Fondo Indennizzo Risparmiatori


aggiornamento 05 novembre 2021

FIR: sono state già valutate oltre 100.000 domande e rimborsate circa il 60% delle domande relative al primo binario per reddito

Cari risparmiatori,

prosegue il lavoro della Commissione Tecnica che ad oggi ha già valutato circa 100.000 domande su un totale di 145.000 presentate.

Attenzione però che “valutato” non significa “ pagato”, visto che CONSAP fa sapere che ad oggi, i rimborsi effettivamente erogati, si aggirano intorno al 60% delle domande presentate dai Risparmiatori Azionisti rientranti nel primo binario per reddito inferiore ad € 35.000.

Per quanto riguarda invece i Risparmiatori del primo binario con Patrimonio Mobiliare inferiore ad € 100.000, sono stati erogati i primi rimborsi solo da fine settembre 2021.

Stessa sorte anche per gli Obbligazionisti rientranti nel c.d. 1° binario per i quali, dopo gli ultimi controlli, ci risulta che da qualche settimana abbiano iniziato a ricevere i rimborsi.

Ad ogni modo, CONSAP fa sapere che l'intendimento del FIR è quello di risarcire entro il corrente anno (ce lo auspichiamo!) quantomeno tutti i Risparmiatori del c.d. 1° binario per reddito.

Rimane ancora incognita invece la sorte dei Risparmiatori (Azionisti ed Obbligazionisti) rientranti nel c.d. 2° binario, per superamento di entrambi i requisiti reddituale e patrimoniale, per i quali la Commissione Tecnica non ha divulgato né i criteri né i parametri di valutazione del c.d. miselling, ovverosia della vendita fraudolenta dei titoli, condizione indispensabile per avere diritto all'indennizzo.

Riteniamo sia ragionevole presumere che, quando saranno terminati i pagamenti degli azionisti rientranti nel 1° binario, inizieranno anche ad erogare i pagamenti agli azionisti del 2° binario.


aggiornamento 04 maggio 2021

FIR: ora viene rimborsato subito tutto il 30% del dovuto

Cari risparmiatori,

dopo i ritardi delle ultime settimane, sono ripresi finalmente i rimborsi dell’intero 30% del dovuto e non più il solo acconto del 40% sul 30% così come era accaduto ai primi rimborsi.

Ad oggi  stanno rimborsando le domande presentate tra febbraio e marzo 2020 e, precisamente, le domande degli azionisti aventi un reddito IRPEF 2018 inferiore ad € 35.000,00.

Per quel che concerne l’altra categoria di Risparmiatori rientranti nel c.d. 1° binario, ovverosia quelli aventi un Patrimonio Mobiliare al 31.12.2018 inferiore ad € 100.000, non ci risultano erogati rimborsi né acconti, tuttavia CONSAP fa sapere di aver trovato l’accordo, anche a seguito di un provvedimento governativo ad hoc, con gli enti tributari per procedere ai controlli patrimoniali necessari per verificare il predetto requisito.

Nessuna notizia invece per i Risparmiatori rientranti nel c.d. 2° binario, che in base alla normativa istitutiva del FIR, riceveranno il ristoro per ultimi, esauriti i ristori di tutti quelli del 1° binario, dietro prova di aver subito violazioni massive al T.U.F.

Infine, non ci risulta alcun rimborso pervenuto agli obbligazionisti, il cui rimborso – a differenza degli azionisti – ammonta al 95% della perdita.

Come sempre, chiediamo a tutti i nostri Associati di comunicarci la ricezione di eventuali bonifici, in acconto o a saldo, in modo da monitorare costantemente la situazione e sollecitare, se del caso, gli Enti competenti a sveltire la procedura dei rimborsi da parte del FIR.

Fiducioso di potervi dare migliori notizie in un futuro prossimo, ricordo a chi non l’ha ancora fatto di rinnovare anche per l’Anno 2021 l’iscrizione all’Associazione Soci Banche Popolari, cliccando alla voce “scheda iscrizione”


aggiornamento 24 gennaio 2021

FIR: ripresi finalmente i pagamenti, per il momento ancora nella misura dell’acconto

Cari risparmiatori,
dopo gli ennesimi solleciti agli organi preposti, finalmente sono ripartiti i rimborsi, confermandoli ancora nella misura del 40% sul 30% dovuto.
Ad oggi ci risulta che gli acconti siano stati versati solo ai Risparmiatori che, all’atto di presentazione della domanda di rimborso al FIR, avevano dichiarato un reddito IRPEF 2018 inferiore ad € 35.000,00, quindi solo quei risparmiatori rientrati nel c.d. 1° binario per reddito, arrivando ad oggi a pagare le domande presentate fino a Gennaio 2020.
CONSAP intanto è arrivata a controllare le domande presentate fino al mese di Maggio 2020, richiedendo all’occorrenza le relative integrazioni, segno che tutto sta funzionando a dovere senza intoppi, auspichiamo pertanto che entro la fine del 2021 tutti i Risparmiatori rientranti nel 1° binario per reddito inferiore ad € 35.000 riceveranno l’acconto.
Non vi sono notizie invece di acconti ricevuti da Risparmiatori rientranti nel 1° binario con Patrimonio Mobiliare al 2018 inferiore ad € 100.000,00, così anche per i Risparmiatori rientrati nel c.d. 2° binario (ovverosia quelli che superano i predetti limiti reddituali e patrimoniali) l’attesa sembrerebbe essere ancora lunga, visto che in base alla normativa istitutiva del FIR, il rimborso verrà erogato alla fine, esauriti tutti i pagamenti del 1° binario ed a seguito di dimostrazione di aver subito violazioni massive al T.U.F.
Come sempre, chiediamo a tutti i nostri Associati di comunicarci la ricezione di eventuali bonifici, in acconto o a saldo, in modo da monitorare costantemente la situazione e sollecitare, se del caso, gli Enti competenti a sveltire la procedura dei rimborsi da parte del FIR.
Fiducioso di potervi dare migliori notizie in un futuro prossimo, ricordo a chi non l’ha ancora fatto di rinnovare anche per l’Anno 2021 l’iscrizione all’Associazione Soci Banche Popolari attraverso il sito Web (http://www.associazionesocibanchepopolari.it/), cliccando alla voce “scheda iscrizione”.


aggiornamento 13 dicembre 2020


FIR: Quanto dobbiamo ancora aspettare?

Cari risparmiatori,

purtroppo, a distanza di mesi dall’inizio dai tanto decantati ed acclamati primi rimborsi ricevuti, siamo qui a chiederci cosa stia succedendo.

Il sottosegretario al MEF Alessio Villarosa, verso la metà del mese scorso, aveva annunciato con orgoglio che erano già stati erogati 3.300 bonifici, per un controvalore di circa 4,6 milioni di euro.

Onestamente questa non ci pareva propriamente una buona notizia visto che, facendo un rapido calcolo su questi numeri, stimando un rimborso di circa 600 domande al mese, si calcola che per far approvare la totalità della 144.245 domande FIR ci vorranno circa VENTI anni!

Ovvio che qualcosa non funziona o, perlomeno, non sta funzionando come dovrebbe.

Ad oggi, da quanto ci è dato sapere, pur essendoci delle indiscrezioni circa la velocizzazione del processo (sembrerebbe che siano state vagliate circa 5.000 domande e non le sole 3.300 di cui sopra… ma di fatto sul numero dei bonifici eseguiti non ci sono aggiornamenti!) il problema sembrerebbe essere il collo di bottiglia della convalida della Commissione Tecnica composta, lo si ricorda, da soli 9 commissari (così come stabilito dalla legge 145/2018) che, umanamente, si stanno trovando davanti ad una mole di lavoro di difficile gestione.

Il sottosegretario Villarosa sembrerebbe intenzionato a far approvare un correttivo per sveltire le tempistiche proponendo un’approvazione massiva senza passare per il piano di riparto previsto negli anni 2019-2020-2021 (525 milioni per ciascuno degli anni 2019 - 2020 – 2021 per un totale di 1,575 miliardi stanziati per il Fondo) proponendo inoltre di raddoppiare l’acconto da erogare in attesa del riparto finale e quindi portando l’anticipo rimborsabile dal 40% all’80% del totale dovuto. Ciò significa che verrebbe dato un acconto più cospicuo sul totale spettante: per gli azionisti anziché l’acconto del 12% sul totale del 30% rimborsabile, si dovrebbe passare al 24% sul 30% del valore totale dovuto; mentre per gli obbligazioni si tradurrebbe nel 76% sul totale del 95% dovuto, anziché ricevere il 38%.

Crediamo che sveltire le tempistiche sia assolutamente necessario, visto che per noi sarebbe già un ottimo risultato procedere con velocità al pagamento per tutti quantomeno dell’acconto del 40% sul 30%, perché di questo oggi stiamo parlando, ed è questo acconto che oggi procede a rilento. Ricordiamolo bene: non il 30% di quanto perduto ma intanto un acconto del 40% sul 30% il cui bonifico oggi non si riesce ad erogare. Ringraziamo il sottosegretario Villarosa se dovesse riuscire nell’intento, ne saremmo ovviamente più che felici, ma francamente ad oggi, preferiremmo che si puntasse tutto sulla velocizzazione dei pagamenti, visto che puntare all’80% del rimborso, quando si sta faticando così tanto per avere un piccolo acconto (pari a meno della metà del dovuto), ci sembra una grande forzatura, solamente un modo per alzare l’asticella delle criticità da affrontare, distogliendo l’attenzione su quanto ci sia davvero da correggere.

A rallentare il tutto sembrerebbe anche essere la necessità di integrazione della documentazione per molte domande che vengono esaminate e poi accantonate in attesa dei documenti mancanti. Alla data odierna, ci risulta che CONSAP sia arrivata ad esaminare le domande presentate tra la fine di Dicembre 2019 ed i primi di Gennaio 2020.

In definitiva, la chiara necessità di tutti questi aggiustamenti in corsa, disvelano la debolezza dell’impianto normativo della Legge 145/2018, il cui unico punto debole avrebbe dovuto essere la reperibilità della somma stanziata e non le tempistiche per erogarla.

A tutti i nostri Associati chiediamo di comunicarci la ricezione di eventuali bonifici, in modo da monitorare la situazione e sollecitare pedissequamente gli Enti competenti a sveltire la procedura dei rimborsi da parte del FIR.

Fiducioso di potervi dare migliori notizie in un futuro prossimo, colgo l’occasione per farVi i più sentiti auguri per le imminenti festività, augurando a tutti un sereno Natale ed un anno nuovo ricco di salute.


aggiornamento 10 novembre 2020


FIR: dopo i primi bonifici, come mai non è arrivato più nulla?

Lettera al Ministro Gualtieri

Dopo la notizia apparsa sui giornali dei primi bonifici ricevuti da “pochi fortunati” risparmiatori, seppur nei limiti dell’acconto del 40% sul totale dovuto, ci si aspettava che dopo la prima ondata di pagamenti dei primi di ottobre, ne seguissero altre, altre ed ancora altre.

Purtroppo ad oggi, a distanza di oltre un mese dalla prima ed unica ondata di bonifici, molto decantata su tutti i fronti, nulla è più pervenuto ai risparmiatori truffati dalle banche, o almeno non ci risulta che altri risparmiatori della nostra che di altre associazioni abbiamo ricevuto qualcosa.

Peraltro, da quello che ci risulta, CONSAP ad oggi sta ancora verificando la documentazione allegata alle domande presentate fino a Dicembre 2019, di talché ci siamo sentiti in dovere di scrivere al Ministro dell’Economia Gualtieri per chiedere delucidazioni e notizie al riguardo.

Pubblichiamo qui di seguito la lettera inviata e, nell’attesa che ci vengano fornite risposte esaurienti, confidiamo che a breve la situazione si sblocchi e che la macchina dei rimborsi prosegua regolarmente il suo corso.

Da parte nostra stiamo continuamente monitorando la situazione e sollecitando da più parti la politica, anche mediante appelli alla stampa, ad intervenire quanto prima per fare chiarezza sulle tempistiche dei rimborsi: francamente i risparmiatori hanno atteso anche troppo, basta con le chiacchere è ora di bonifici!


aggiornamento del 12 ottobre 2020


FIR: arrivano finalmente i rimborsi!

tuttavia per il momento si tratterà di un piccolo acconto del rimborso spettante, ad oggi versato peraltro solo a pochi "fortunati"

Qualche settimana fa il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà ha annunciato il via all’operazione attesa da anni dai risparmiatori facendo sapere che, dopo mesi di trattative con il sottosegretario Alessio Villarosa e il senatore Daniele Pesco, sono iniziate venerdì 2 ottobre le prime operazioni di rimborso ai risparmiatori truffati dalle banche.

Nella seduta del 1 ottobre 2020 infatti, la Commissione tecnica del FIR ha deliberato di corrispondere (ai sensi dell'art. 1 commi 496 e 497 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 come modificati dall'art. 50 comma 1 lettere a) e b) decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27) un anticipo del 40% dell'importo complessivamente indennizzabile a ciascun istante avente diritto.

Siamo davvero felici che siano iniziati i rimborsi, ma ci teniamo a spiegare bene che quanto sta succedendo in queste settimane, in sostanza, è che coloro che hanno perso tutto con le azioni delle popolari, si vedranno accreditare per il momento non il trenta per cento di quanto promesso inizialmente con la procedura del FIR, ma solamente un acconto del quaranta per cento delle somme spettanti. Il 40 del 30, insomma, come dire che chi ha perso centomila euro e con la procedura del FIR attendeva la restituzione di 30 mila euro, intanto se ne vedrà accreditare 12 mila e gli altri 18 mila, per arrivare ai 30mila spettanti, arriveranno in un secondo momento.

È la proverbiale goccia nel mare, se si pensa che il tracollo delle due popolari venete ha azzerato circa undici miliardi di euro di valore azionario nelle tasche di oltre duecentomila investitori ai quali le banche avevano garantito la solidità granitica dell’investimento, risparmio sicuro insomma, un pozzo in cui molti hanno gettato i soldi di una vita.

Speriamo davvero sia solo l’inizio: le domande di risarcimento finora processate sono circa quarantamila su un totale di 144 mila pervenute al FIR. Attenzione bene però perché processatenon significa “pagate”, ma solamente “vagliate nella loro correttezza, ossia prese in esame”, visto che ad oggi abbiamo notizia di qualche centinaio di bonifici erogati tra tutti i Risparmiatori Italiani truffati.

Il pagamento, che arriverà direttamente tramite bonifico sul conto corrente dei diretti interessati, sta avvenendo per ora attraverso la Ragioneria Generale dello Stato, quindi con una lenta procedura manuale.

Noi, che nelle scorse settimane, a seguito della nota emergenza sanitaria, avevamo iniziato a pensare che i pagamenti sarebbero arrivati con enormi ritardi, da una parte siamo oggi felici e fiduciosi che questo sia davvero la fine della lunga attesa per migliaia di Risparmiatori e speriamo  che sia solo sufficiente “oliare” i meccanismi di questa complessa macchina perché ci auguriamo, dall’altra parte, che entro breve tempo tutti i risparmiatori vedano accreditato sul proprio conto corrente il tanto atteso bonifico del 30% di quanto perduto, e non solo di un piccolo acconto del 40% che onestamente, oggi, ci pare “il contentino per fare tacere tutti”.

Auspicando che tutti voi possiate ricevere il tanto atteso bonifico quanto prima, chiediamo di comunicare all’Associazione se e quando questo dovesse avvenire, in modo da tenere monitorato ed aggiornato nel modo più corretto possibile lo stato dei pagamenti.


aggiornamento del 03 ottobre 2020


FIR: sono davvero partiti i rimborsi?

APPELLO ALLA CONSAP E ALLA COMMISSIONE TECNICA DI CONFERMARE LA NOTIZIA RIPORTATA DALLA STAMPA

Cari Soci/Risparmiatori,

in questi giorni la stampa e la televisione hanno dato risalto alla notizia che sarebbero già partiti i rimborsi del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR). Anche lo stesso On. Mattia Alessio Villarosa, Sottosegretario al MEF avrebbe confermato la circostanza (si riporta in basso la notizia apparsa sul Corriere del Veneto di sabato 03.10.2020).

Orbene, senza con ciò voler fare polemica, si chiede agli organi competenti, ovvero a CONSAP e soprattutto alla Commissione Tecnica di confermare la circostanza, in quanto da quello che ci risulta la CONSAP non ha ancora completato la verifica formale delle domande presentate attraverso l'apposito portale, essendo alla data odierna arrivata a verificare la documentazione allegata alle domande presentate nella prima metà del mese di Dicembre 2019.

Auspicando di essere subiti smentiti, l'Associazione Soci Banche Popolari vuole solo fare chiarezza sull'argomento ed evitare che i risparmiatori traditi e truffati dalla Banche si illudano di ricevere in tempi stretti il tanto atteso rimborso, o un acconto sul totale dovuto, quando in realtà la strada dei rimborsi sembrerebbe ancora lunga e tortuosa.

Chi avesse veramente ricevuto il tanto decantato rimborso, di cui parla in questi giorni la stampa, è pregato di contattare la Segreteria dell'Associazione per confermare la circorstanza, in quanto oramai i risparmiatori sono veramente stanchi delle solite promesse non mantenute, e necessitano di vedere i fatti, non bastando più le parole o le propagande.

Se ci siamo sbagliati nel dubitare sulla veridicità della notizia chiediamo venia, tuttavia riteniamo che le centinaia di migliaia di risparmiatori da noi rappresentati abbiano il diritto di conoscere come stanno veramente le cose.


aggiornamento del 18 agosto 2020


18 GIUGNO 2020: scaduto il termine

per la presentazione delle domande al FIR

Il 18 giugno 2020 si sono definitivamente chiusi i termini per la presentazione della domanda al Fondo Indennizzo Risparmiatori (F.I.R.), con un totale di 144.245 domande di rimborso presentate, di cui 98.385 trasmesse da azionisti ed obbligazionisti di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.

Il Fondo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) avrà una dotazione di 1,575 miliardi di euro, suddivisa in 525 milioni per ciascuno degli anni 2019 - 2020 – 2021, per indennizzare gli ex risparmiatori di Veneto Banca (con la controllata Bancapulia), Banca Popolare di Vicenza (con Banca Nuova), Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti, Cariferrara, Bcc Crediveneto, Bcc Padovana ed altri piccoli istituti bancari.

Al fine di esaminare le domande presentate e predisporre i rimborsi, così come stabilito dalla predetta legge di Bilancio 2019, è stata istituita una Commissione tecnica presso Consap S.p.A. composta da nove componenti con requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità che hanno il compito di disporre l’acquisizione di informazioni e documenti necessari per verificare la sussistenza dei requisiti dei richiedenti nonché delle violazioni massive del Testo Unico della Finanza che hanno causato un pregiudizio ingiusto, anche acquisendo d’ufficio la necessaria documentazione bancaria, amministrativa o giudiziale.

Sarà inoltre compito della Commissione determinare la misura dell’indennizzo, i criteri per la redazione dei piani di riparto e disporre il pagamento nel rispetto dei limiti di spesa della dotazione del Fondo, fino al suo esaurimento.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del 18.06.2020 si prevede dovrà essere esaminato il primo migliaio di pratiche. L’attenzione sarà ovviamente rivolta inizialmente a quelle pratiche inviate dai risparmiatori con redditi più bassi e che dunque rientrano in quei parametri fissati dal cosiddetto “primo binario” (reddito IRPEF 2018 inferiore a 35.000,00 € o patrimonio mobiliare inferiore a 100.000,00 €). Questi, come recita la normativa che detta le regole per l’accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori, “hanno diritto a una procedura semplificata e prioritaria”, così come, nell’erogazione degli indennizzi, “è data precedenza ai pagamenti di importo inferiore a 50.000,00 euro”.

Successivamente verranno esaminate le domande rientranti nel cosiddetto “secondo binario” e, come detto sopra, spetterà alla Commissione valutare l’effettivo danno subito dalla cattiva gestione bancaria.

I pagamenti degli indennizzi avverranno mediante bonifico al conto corrente bancario o postale intestato agli aventi diritto ed indicato al momento della presentazione della domanda.

Ciononostante, a distanza ormai di 2 mesi dalla chiusura dei termini, purtroppo non è stato ancora pubblicato il primo piano di riparto, né sono state rese note le tempistiche di pagamento, né vi sono notizie sulle somme fino ad oggi accantonate dal Fondo. I tempi, purtroppo, non saranno brevissimi e si calcola che i primi pagamenti saranno erogati verso la fine del 2020 (più probabile dalla Primavera/Estate 2021 in avanti) anche se, a seguito dell’emergenza sanitaria appena passata, il Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) all’articolo 50 ha previsto la modifica del testo della Legge di Bilancio 2019, nello specifico all’ art. 1, commi 496 e 497, relativi rispettivamente agli indennizzi agli azionisti e agli obbligazionisti subordinati, prevedendo un parziale anticipo delle somme. Questo significa che agli azionisti ed agli obbligazionisti, in attesa della predisposizione del piano di riparto definitivo e quindi del totale rimborso del 30% del valore delle azioni “perdute” e del 95% del valore delle obbligazioni “perdute”, potrebbero in tempi più celeri ricevere un iniziale rimborso del 40% del dovuto (calcolato, appunto, sul totale 30% o 95%), da considerarsi però solamente come “anticipo” (speriamo!!!) sulla somma totale che verrà poi corrisposta successivamente in tempi presumibilmente più lunghi.

Comunque, non preoccupatevi, come sempre mano a mano che verranno prese in carico le singole domande presentate per il tramite dell’Associazione Soci Banche Popolare, ogni singolo Associato riceverà apposita comunicazione di aggiornamento della propria domanda di rimborso. Vi invito pertanto a rinnovare l’iscrizione all’Associazione anche per l'Anno 2020, qualora non l’abbiate già fatto, cliccando alla voce SCHEDA ISCRIZIONE, in modo da essere costantemente aggiornati sull’evoluzione dei rimborsi.


aggiornamento del 22 aprile 2020 

Cari Associati e Risparmiatori,

visto il grave momento di crisi che stiamo vivendo a causa della nota emergenza sanitaria Covid-19 (Coronavirus), Vi alleghiamo una lettera aperta inviata in questi giorni difficili dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei Risparmiatori delle ex banche venete - compresa l'Associazione Soci Banche Popolari - al Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Giuseppe Conte, ed al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Prof. Roberto Gualtieri, affinché il ristoro, seppur parziale, promesso con l'istituzione del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), non rimanga una semplice promessa, ma diventi presto realtà. In principalità si chiede al Governo che, una volta chiusi i termini per la presentazione delle domande, i rimborsi avvengano con celerità in modo che per la fine del corrente anno 2020 ed i primi mesi del 2021 tutti i Risparmiatori abbiano già ricevuto l'indennizzo.

Come vedete, anche in tempi di crisi l'Associazione ha a cuore il bene dei Risparmiatori, continuando a lavorare ed interagire con il Governo per portare avanti gli ideali ed i principi che stanno alla base della stessa.

Continuate quindi a seguirci, a sostenerci e soprattutto a non mollare, nemmeno in questo periodo emergenziale, perché solo rimanendo uniti nella lotta riusciremo presto ad ottenere i risultati che ormai da troppo tempo attendiamo.


aggiornamento del 17 marzo 2020


FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI:

proroga del termine al 18 giugno 2020


Ulteriore proroga dei termini di scadenza per l’invio delle domande

Si comunica che il termine già prorogato dal 18 febbraio al 18 aprile 2020, a seguito della pubblicazione del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 – contenente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" (Coronavirus) –  è stato nuovamente prorogato al 18 giugno 2020, ultimo giorno utile per presentare la domanda di rimborso al FIR.


POSSIBILITA' DI ACCONTO DEL 40% SULL'INDENNIZZO SPETTANTE

Peraltro all'art. 50 del predetto Decreto-Legge n.18/2020, è stata prevista ed inserita la possibilità di corrispondere all’azionista ed all’obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio.

Chi non lo avesse già fatto, e soprattutto chi non ha ancora presentato la domanda al FIR, si affretti a contattare la Segreteria dell'Associazione per predisporre ed inviare il prima possibile la domanda di ristoro.


aggiornamento del 02 gennaio 2020


FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI:

proroga del termine al 18 aprile 2020


Proroga dei termini di scadenza per l’invio delle domande
L’originario termine di scadenza per la presentazione delle domande al FIR, previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato prorogato dalla legge di bilancio 2020 fino al 18 aprile 2020.


aggiornamento del 26 ottobre 2019


FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI:

AL VIA I RIMBORSI scadenza 18 febbraio 2020

Cari Soci/Risparmiatori,

finalmente al via i rimborsi, in data 08.08.2019 è stato infatti firmato dal Ministro Tria l’ultimo decreto attuativo del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), che è stato pubblicato in data 21.08.2019 in Gazzetta Ufficiale.

Dal 22 agosto 2019 decorrono quindi i termini di 180 giorni (scadenza 18 febbraio 2020) per procedere con le richieste di rimborso, che ricordo essere il 30% del valore di acquisto per gli azionisti, ed il 95% per gli obbligazionisti subordinati.

Molti Associati sono già stati contattati direttamente dallo scrivente, molti lo saranno nelle prossime settimane, pertanto, per coloro che non sono stati ancora interpellati, al fine di non trascurare nessuno e prendersi avanti con la preparazione della documentazione da allegare alla domanda di ristoro, rammento qui di seguito cosa serve.


Documenti da predisporre (prestate attenzione che alcuni documenti sono facoltativi, punti 6,7,8, se ne siete già in possesso bene, altrimenti valuteremo caso per caso l’effettiva necessità di averli e quindi di richiederli a chi di dovere):

1.     Mandato debitamente compilato e sottoscritto (“Firma del Delegante”) rilasciato allo scrivente per la redazione e presentazione della domanda di ristoro (all.A); il mandato dovrà essere successivamente rispedito in originale via posta (oppure consegnato di persona in Studio);

2.     Copia carta di identità;

3.     Copia codice fiscale;

4.     Codice IBAN, bancario o postale, intestato all’avente diritto ove ricevere il rimborso (in tal caso è necessario allegare la certificazione da parte dell’istituto bancario dell’intestazione delle coordinate IBAN sul quale si chiede di ricevere l’indennizzo, utilizzare pure il facsimile allegato, all.1);

5.     Contratti di acquisto azioni/obbligazioni (se disponibili e già in Vostro possesso);


documenti facoltativi

6.     Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2014 (facoltativo);

7.     Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2015 (facoltativo);

8.     Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2016 (facoltativo);

 

9.     Estratto dossier titoli alla data del 30.06.2017 (data di messa in liquidazione della banca);

10.  Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2018;

11.     Estratto dossier titoli recente del 2019, possibilmente aggiornato alla data odierna;

12. Questionario MIFID (possibilmente quello rilasciato da Banca Popolare di Vicenza o da Veneto Banca, in mancanza quello attuale);


13. Eventuale accordo transattivo a suo tempo sottoscritto con la Banca, si intende l’Offerta Pubblica di Transazione del 15% per Veneto Banca e dei 9 euro per azione per Banca Popolare di Vicenza (ricordo infatti che anche chi ha aderito alla transazione ha diritto di ottenere il rimborso statale, al netto di quanto già percepito dalla banca a seguito dell’accordo); in tal caso serve sia l’accordo transattivo sottoscritto che la contabile di avvenuto bonifico relativo alla somma ricevuta dalla Banca per la transazione;

 

14.     PER POTER RIENTRARE NEL c.d. 1° BINARIO ED AVERE ACCESSO ALL’INDENNIZZO AUTOMATICO E DIRETTO serve anche:

a)     Documentazione attestante un reddito imponibile IRPEF 2018 inferiore ad € 35.000,00 (presentazione di 730 e/o Mod. Unico e/o CUD);

OPPURE IN ALTERNATIVA 

b)     Consistenza patrimonio mobiliare inferiore ad € 100.000,00, riferita all’anno 2018, calcolato secondo i criteri della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Preciso che i due requisiti a) o b) sono alternativi, o l’uno o l’altro. In mancanza dell’uno e dell’altro, sarà lo stesso possibile fare domanda di ristoro attraverso il c.d. 2° BINARIO, con una procedura di “arbitrato semplificato”, necessaria per dimostrare il misselling, ovverosia di essere stato vittima di vendita fraudolenta.

 

15. In caso di reddito inferiore ad € 35.000 oppure di Patrimonio Mobiliare inferiore ad € 100.000, serve anche Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedi fac-simile allegato 2 “PF1”); in caso di reddito superiore o di patrimonio mobiliare superiore alle predette soglie, utilizzare esclusivamente il modulo di Dichiarazione sostitutiva di atto notorio denominato come “PF2” (all.3);

 

16. Estratto dati da libro soci e Certificato possesso continuato azioni (richiesta che verrà fatta dallo scrivente avvocato previa sottoscrizione di apposito modulo di delega, debitamente compilato con i dati richiesti da parte del Risparmiatore, con firma da apporre in calce in corrispondenza di “Firma del Cliente”, l’all.4 è per Banca Popolare di Vicenza, mentre l’all.5 è per Veneto Banca);


17.     Attestazione Banca Depositante, che va rilasciata debitamente compilata dalla Banca ove attualmente sono depositati i titoli, per comodità si allega un facsimile (all.6). Qualora i titoli siano detenuti presso Banca Intesa Sanpaolo spa utilizzare la richiesta allegata (all.7).

 

Contattatemi per ricevere gli allegati sopra indicati (mandato da sottoscrivere, moduli per la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, moduli richiesta documentazione alle Banche in LCA, ecc.), nonché per conoscere il contributo richiesto per l’assistenza nella redazione e presentazione della domanda di ristoro, precisando che agli Associati verrà richiesto esclusivamente un contributo fisso una tantum SENZA alcuna percentuale su quello che l’Associato incasserà dal Fondo statale.

 

Chiaramente siffatte condizioni sono riservate solo agli Associati dell’Associazione Soci Banche Popolari, pertanto viene richiesto di essere in regola con l’iscrizione associativa per l’Anno 2019; cliccando alla voce “Scheda Iscrizione” troverete il modulo per l’iscrizione e tutte le informazioni per rinnovare l’iscrizione o per diventare nuovi Associati.

Si rammenta che hanno accesso al Fondo i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le MICROIMPRESE che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle  obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018. Gli indennizzi spettano anche ai loro successori mortis causa o al coniuge, al convivente more uxorio, ai parenti entro il secondo grado, che hanno acquisito la titolarità degli strumenti finanziari delle banche in liquidazione dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione e successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari.

 

SUCCESSIONI EREDITARIE

In caso di domanda di ristoro presentata dagli eredi dell’azionista/obbligazionista, che ne hanno ricevuto il possesso e la titolarità dopo la data del 25 giugno 2017, invito questi ultimi a contattarci direttamente per ricevere informazioni sull’ulteriore documentazione da allegare oltre a quella sopra indicata.

 

MICROIMPRESE, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale

Visto che hanno accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori anche le c.d. MICROIMPRESE, nonché le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, invito queste ultime a contattarmi direttamente per predisporre ulteriore documentazione da allegare alla domanda di ristoro. Rammento che per MICROIMPRESE si intendono quelle definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

 

A disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento, cordiali saluti.

Avv. Pietro Guidotto - Segretario Associazione Soci Banche Popolari


COMUNICATO del 16 settembre 2019

FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI:

chiarimenti CONSAP incontro 16.09.2019 a Roma

Cari Soci/Risparmiatori,

faccio seguito alla mia ultima comunicazione mail del 23.08.2019, ricordandoVi che, seppur il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 21.08.2019 ha dato il via ai rimborsi, come avrete letto sicuramente in questi ultimi giorni dalla stampa, dopo un primo avvio di circa una settimana, il portale dedicato a ricevere le domande telematiche di ristoro, ha avuto ed ha tuttora qualche difficoltà di funzionamento, essendo state registrate numerose criticità soprattutto sulla documentazione da allegare e da presentare per ottenere il tanto atteso rimborso, che ricordo essere il 30% del valore di acquisto per gli azionisti, ed il 95% per gli obbligazionisti subordinati.

Dopo numerose richieste di chiarimenti e di spiegazioni pervenute da più parti, anche chiaramente da parte dello scrivente per conto dell’Associazione Soci Banche Popolari, finalmente oggi siamo stati convocati a Roma presso la CONSAP s.p.a. (società interamente partecipata dal MEF) che ha il compito di gestire e raccogliere le domande tramite il portale dedicato (https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it/) per conto della Commissione Tecnica, che dovrà alla fine valutare e decidere chi ha diritto di ricevere il rimborso statale.

Nel corso dell’incontro, iniziato alle 10.30 e conclusosi alle 15.00, sono state esposte tutte le criticità registrate nell’inserimento delle domande di ristoro, le varie lacune e miglioramenti dal punto di vista tecnico-informatico da apportare al portale, ma soprattutto segnalato i numerosi malfunzionamenti ed errori del sistema che negli ultimi 15-20 giorni hanno di fatto “bloccato” l’invio delle domande.

Oltre a ciò, ritenuto però di primaria importanza, è stato portato all’attenzione della CONSAP il fatto che la documentazione richiesta per completare l’iter della domanda, quale ad esempio la c.d. “Attestazione Banca Depositante”, che le Banche ove attualmente sono “parcheggiati” i titoli dovrebbero fornire in tempi stretti (o al massimo entro 30 giorni dalla richiesta, così stabilisce la norma), di fatto non viene fornita o addirittura ha tempi di attesa incerti (BANCA INTESA SANPAOLO ad oggi riferisce di aver bisogno di almeno 45-50 giorni in media per evadere la richiesta).

A fronte di ciò, Vi anticipo già che nei prossimi giorni si terrà un incontro tra la CONSAP e le banche, BANCA INTESA SANPAOLO compresa, per concordare e condividere un modulo uniforme di “Attestazione Banca Depositante” in modo da smussare le diversità che negli ultimi giorni si sono registrate non solo da Banca a Banca, ma anche tra filiali diverse del medesimo Istituto di credito.

Quindi, non vi preoccupate, come sempre fatto finora, l’Associazione Soci Banche Popolari è in prima fila nell’interagire con la CONSAP, con il MEF e con il Governo, per far sì che le promesse vengano mantenute e soprattutto per ricevere il tanto auspicato rimborso. Sul punto infatti, la CONSAP ha aperto un dialogo diretto ed una corsia preferenziale dedicate alle associazioni, compresa la nostra, affidandoci il compito precipuo di scremare ed aiutare i Risparmiatori truffati ad avere un punto di riferimento per la redazione e presentazione della domanda di ristoro al FIR.

Nell’attesa che si svolgano i prossimi incontri CONSAP-Banche, per non perdere tempo, in quanto i termini comunque decorrono e listanza di rimborso va presentata entro il 18 febbraio 2020 (nessun allarmismo però, non c’è fretta, l’importante è avere la documentazione necessaria per evitare il rigetto, domanda che si può benissimo presentare l’ultimo giorno, lo ha ribadito oggi anche la CONSAP), INVITO chi non lo abbia già fatto direttamente (o comunque non abbia ancora incaricato lo scrivente di farlo) a compilare ed inviare allo scrivente il modulo allegato (richiesta Banca Intesa, all.A) ed a rispedirmelo via mail unitamente a copia della carta di identità e del codice fiscale, affinché io possa medio tempore inviare già per Vostro conto la richiesta di documentazione necessaria che la Banca poi farà pervenire direttamente al mio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per il resto, rimaniamo in attesa dei prossimi sviluppi, in quanto – come vedete – il FIR è in continua evoluzione e soggetto a costanti e continui aggiornamenti, oltreché a modifiche, quindi Vi invito a monitore e tener sotto controllo spesso sia le mail che vi inviamo che il sito associativo (http://www.associazionesocibanchepopolari.it/), visto che la CONSAP ci ha assicurato che il dialogo con le associazioni è aperto e l’incontro di oggi è solo il primo di una lunga serie per far sì che tutti gli aventi diritto possano ottenere il ristoro stanziato, senza incorrere in troppa burocrazia e falle informatiche, oltre al fatto che numerosi rimangono ancora i dubbi e le problematiche da risolvere.

A disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento, porgo cordiali saluti.

Avv. Pietro Guidotto

Segretario Associazione Soci Banche Popolari

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Allegato A _Richiesta BANCA INTESA + Attestazione Banca Depositante


COMUNICATO IMPORTANTE del 22 agosto 2019


FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI:

AL VIA I RIMBORSI scadenza 18 febbraio 2020

Cari Soci/Risparmiatori,

finalmente al via i rimborsi, in data 08.08.2019 è stato infatti firmato dal Ministro Tria l’ultimo decreto attuativo del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), che è stato pubblicato in data 21.08.2019 in Gazzetta Ufficiale.

Dal 22 agosto 2019 decorrono quindi i termini di 180 giorni (scadenza 18 febbraio 2020) per procedere con le richieste di rimborso, che ricordo essere il 30% del valore di acquisto per gli azionisti, ed il 95% per gli obbligazionisti subordinati.

Molti Associati sono già stati contattati direttamente dallo scrivente, molti lo saranno nelle prossime settimane, pertanto, per coloro che non sono stati ancora interpellati, al fine di non trascurare nessuno e prendersi avanti con la preparazione della documentazione da allegare alla domanda di ristoro, rammento qui di seguito cosa serve.


Documenti da predisporre (prestate attenzione che alcuni documenti sono facoltativi, punti 6,7,8, se ne siete già in possesso bene, altrimenti valuteremo caso per caso l’effettiva necessità di averli e quindi di richiederli a chi di dovere):

1.     Mandato debitamente compilato e sottoscritto (“Firma del Delegante”) rilasciato allo scrivente per la redazione e presentazione della domanda di ristoro (all.1); il mandato dovrà essere successivamente rispedito in originale via posta (oppure consegnato di persona in Studio);

2.     Copia carta di identità;

3.     Copia codice fiscale;

4.     Codice IBAN, bancario o postale, intestato all’avente diritto ove ricevere il rimborso (in tal caso è necessario allegare la certificazione da parte dell’istituto bancario dell’intestazione delle coordinate IBAN sul quale si chiede di ricevere l’indennizzo);

5.     Contratti di acquisto azioni/obbligazioni (se disponibili e già in Vostro possesso);


documenti facoltativi

6.     Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2014 (facoltativo);

7.     Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2015 (facoltativo);

8.     Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2016 (facoltativo);

 

9.     Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2017;

10. Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2018 o eventualmente uno più recente del 2019;


11. Questionario MIFID (possibilmente quello rilasciato da Banca Popolare di Vicenza o da Veneto Banca, in mancanza quello attuale);


12. Eventuale accordo transattivo a suo tempo sottoscritto con la Banca, si intende l’Offerta Pubblica di Transazione del 15% per Veneto Banca e dei 9 euro per azione per Banca Popolare di Vicenza (ricordo infatti che anche chi ha aderito alla transazione ha diritto di ottenere il rimborso statale, al netto di quanto già percepito dalla banca a seguito dell’accordo); in tal caso e per scrupolo serve sia l’accordo transattivo sottoscritto che la contabile di avvenuto bonifico relativo alla somma ricevuta dalla Banca per la transazione;

 

1.     PER POTER RIENTRARE NEL c.d. 1° BINARIO ED AVERE ACCESSO ALL’INDENNIZZO AUTOMATICO E DIRETTO serve anche:

a)     Documentazione attestante un reddito imponibile IRPEF 2018 inferiore ad € 35.000,00 (presentazione di 730 e/o Mod. Unico e/o CUD);

OPPURE IN ALTERNATIVA 

b)     Consistenza patrimonio mobiliare inferiore ad € 100.000,00, riferita all’anno 2018, calcolato secondo i criteri della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Sul punto si evidenzia che qualora il reddito IRPEF anno 2018 superi il valore di € 35.000 mentre il valore del patrimonio mobiliare risulti inferiore ad € 100.000, alla domanda dovrà essere allegata l’Attestazione ISEE con relativa DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica). Il modello DSU è il documento che contiene tutte le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali del dichiarante e del proprio nucleo familiare, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU. La DSU può essere presentata a un centro di Assistenza fiscale oppure on line, tramite PIN, direttamente all’INPS. I dati contenuti nella DSU sono in parte autodichiarati (come i dati anagrafici e i beni patrimoniali posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione) e in parte acquisiti dall’Agenzia delle Entrate (reddito complessivo IRPEF) e da INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari, erogati dall’INPS per ragioni diverse dalla condizione di disabilità e non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF).Per le informazioni autodichiarate, il risparmiatore che compila la DSU si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato.

Attenzione: il risparmiatore che rientra in tale ultima fattispecie (patrimonio mobiliare inferiore ad € 100.000) dovrà attivarsi personalmente e tempestivamente per richiedere il rilascio della propria Attestazione ISEE con relativa DSU ai centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF).

 

14. In caso di reddito inferiore ad € 35.000 oppure di Patrimonio Mobiliare inferiore ad € 100.000, serve anche Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedi fac-simile allegato 2 “PF1”); in caso di reddito superiore o di patrimonio mobiliare superiore alle predette soglie, utilizzare esclusivamente il modulo di Dichiarazione sostitutiva di atto notorio denominato come “PF2” (all.3);

 

15. Estratto dati da libro soci e Certificato possesso continuato azioni (richiesta che verrà fatta dallo scrivente avvocato previa sottoscrizione di apposito modulo di delega, debitamente compilato con i dati richiesti da parte del Risparmiatore, con firma da apporre in calce in corrispondenza di “Firma del Cliente”, l’all.4 è per Banca Popolare di Vicenza, mentre l’all.5 è per Veneto Banca);


16. Attestazione Banca Depositante, che va rilasciata debitamente compilata dalla Banca ove attualmente sono depositati i titoli, per comodità si allega un facsimile (all.6).

 

Contattatemi per ricevere gli allegati sopra indicati (mandato da sottoscrivere, moduli per la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, moduli richiesta documentazione alle Banche in LCA, ecc.), nonché per conoscere il contributo richiesto per l’assistenza nella redazione e presentazione della domanda di ristoro, precisando che agli Associati verrà richiesto esclusivamente un contributo fisso una tantum SENZA alcuna percentuale su quello che l’Associato incasserà dal Fondo statale.

 

Chiaramente siffatte condizioni sono riservate solo agli Associati dell’Associazione Soci Banche Popolari, pertanto viene richiesto di essere in regola con l’iscrizione associativa per l’Anno 2019; cliccando alla voce “Scheda Iscrizione” troverete il modulo per l’iscrizione e tutte le informazioni per rinnovare l’iscrizione o per diventare nuovi Associati.

Si rammenta che hanno accesso al Fondo i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le MICROIMPRESE che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle  obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018. Gli indennizzi spettano anche ai loro successori mortis causa o al coniuge, al convivente more uxorio, ai parenti entro il secondo grado, che hanno acquisito la titolarità degli strumenti finanziari delle banche in liquidazione dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione e successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari.

 

SUCCESSIONI EREDITARIE

In caso di domanda di ristoro presentata dagli eredi dell’azionista/obbligazionista, che ne hanno ricevuto il possesso e la titolarità dopo la data del 25 giugno 2017, invito questi ultimi a contattarci direttamente per ricevere informazioni sull’ulteriore documentazione da allegare oltre a quella sopra indicata.

 

MICROIMPRESE, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale

Visto che hanno accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori anche le c.d. MICROIMPRESE, nonché le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, invito queste ultime a contattarmi direttamente per predisporre ulteriore documentazione da allegare alla domanda di ristoro. Rammento che per MICROIMPRESE si intendono quelle definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

 

A disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento, cordiali saluti.

Avv. Pietro Guidotto - Segretario Associazione Soci Banche Popolari

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COMUNICATO IMPORTANTE del 20 luglio 2019


FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI

Cari Soci/Risparmiatori,

siamo arrivati finalmente alla resa dei conti, nei prossimi giorni dovrebbe essere emanato l’ultimo decreto attuativo del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), che aprirà i termini per presentare in via telematica le domande di rimborso statale.

Non abbiate fretta, ci sarà tempo sufficiente, ben 180 giorni (ovverosia 6 mesi) dall’apertura dei termini per procedere con le richieste di rimborso, che ricordo essere il 30% del valore di acquisto per gli azionisti, ed il 95% per gli obbligazionisti subordinati.

Non è prevista alcuna priorità cronologica nell’evadere le domande, è stato solo previsto che i rimborsi inferiori a € 50.000,00 saranno soddisfatti prioritariamente.

In ogni caso, chiusi i termini suddetti, sarà compito della Commissione Tecnica redigere, mano a mano che esaminerà le domande e la relativa documentazione, dei periodici prospetti di pagamento.

 L’importante è recuperare con calma la documentazione necessaria per non incorrere in rigetti o mancati rimborsi per carenze documentali.

Molti Associati sono già stati contattati direttamente dallo scrivente, molti lo saranno nelle prossime settimane, pertanto, per coloro che non sono stati ancora interpellati, al fine di non trascurare nessuno e prendersi avanti con la preparazione della documentazione da allegare alla domanda di ristoro, rammento qui di seguito cosa serve.

Documenti da predisporre (prestate attenzione che alcuni documenti sono facoltativi, punti 6,7,8, se ne siete già in possesso bene, altrimenti valuteremo caso per caso l’effettiva necessità di averli e quindi di richiederli a chi di dovere):

1.     Mandato debitamente compilato e sottoscritto rilasciato allo scrivente per la redazione e presentazione della domanda di ristoro (all.1); il mandato dovrà essere successivamente rispedito in originale via posta (oppure consegnato di persona in Studio);

2.     Copia carta di identità;

3.     Copia codice fiscale;

4.     Coordinate IBAN ove ricevere il rimborso;

5.     Contratti di acquisto azioni/obbligazioni (se disponibili e già in Vostro possesso);


documenti facoltativi

6.     Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2014 (facoltativo);

7.     Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2015 (facoltativo);

8.     Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2016 (facoltativo);

 

9.     Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2017;

10. Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2018 o eventualmente uno più recente del 2019;


11. Questionario MIFID (possibilmente quello rilasciato da Banca Popolare di Vicenza o da Veneto Banca, in mancanza quello attuale);


12. Eventuale accordo transattivo a suo tempo sottoscritto con la Banca, si intende l’Offerta Pubblica di Transazione del 15% per Veneto Banca e dei 9 euro per azione per Banca Popolare di Vicenza (ricordo infatti che anche chi ha aderito alla transazione ha diritto di ottenere il rimborso statale, al netto di quanto già percepito dalla banca a seguito dell’accordo); in tal caso e per scrupolo serve sia l’accordo transattivo sottoscritto che la contabile di avvenuto bonifico relativo alla somma ricevuta dalla Banca per la transazione;

 

13. PER POTER RIENTRARE NEL c.d. 1° BINARIO ED AVERE ACCESSO ALL’INDENNIZZO AUTOMATICO E DIRETTO serve anche:

a)     Documentazione attestante un reddito imponibile IRPEF 2018 inferiore ad € 35.000,00 (presentazione di 730 e/o Mod. Unico e/o CUD);

OPPURE IN ALTERNATIVA 

b)     Consistenza patrimonio mobiliare inferiore ad € 100.000,00, riferita all’anno 2018 (Per patrimonio mobiliare si intende la somma dei saldi di vari titoli, come ad esempio del conto corrente, bancario o postale, di titoli di stato ed obbligazioni; in buona sostanza il patrimonio mobiliare comprende tutti gli investimenti liquidi, in denaro, quindi conti correnti, depositi, azioni, titoli di stato, investimenti assicurativi, ecc.).

Preciso che i due requisiti a) o b) sono alternativi, o l’uno o l’altro. In mancanza dell’uno o dell’altro, sarà lo stesso possibile fare domanda di ristoro attraverso il c.d. 2° BINARIO, con una procedura di “arbitrato semplificato”, necessaria per dimostrare il misselling, ovverosia di essere stato vittima di vendita fraudolenta.

 

14. In caso di reddito inferiore ad € 35.000 oppure di Patrimonio Mobiliare inferiore ad € 100.000, serve anche Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con firma autenticata presso Comune di residenza con apposizione di relativa marca da bollo da € 16,00 (vedi fac-simile allegato 2 “PF1”); in caso di reddito superiore o di patrimonio mobiliare superiore alle predette soglie, utilizzare esclusivamente il modulo di Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con firma autenticata sempre presso il Comune di residenza denominato come “PF2”, con apposizione di relativa marca da bollo di € 16,00 (all.3);

 

15. Estratto dati da libro soci e Certificato possesso continuato azioni (richiesta che verrà fatta dallo scrivente avvocato previa sottoscrizione di apposito modulo di delega, debitamente compilato con i dati richiesti da parte del Risparmiatore, con firma da apporre in calce in corrispondenza di “Firma del Cliente”, l’all.4 è per Banca Popolare di Vicenza, mentre l’all.5 è per Veneto Banca).

 

Contattatemi per ricevere gli allegati sopra indicati (mandato da sottoscrivere, moduli per la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, moduli richiesta documentazione alle Banche in LCA, ecc.), nonché per conoscere il contributo richiesto per l’assistenza nella redazione e presentazione della domanda di ristoro, precisando che agli Associati verrà richiesto esclusivamente un contributo fisso una tantum SENZA alcuna percentuale su quello che l’Associato incasserà dal Fondo statale.

 

Chiaramente siffatte condizioni sono riservate solo agli Associati dell’Associazione Soci Banche Popolari, pertanto viene richiesto di essere in regola con l’iscrizione associativa per l’Anno 2019; cliccando alla voce “Scheda Iscrizione” troverete il modulo per l’iscrizione e tutte le informazioni per rinnovare l’iscrizione o per diventare nuovi Associati.

Si rammenta che hanno accesso al Fondo i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le MICROIMPRESE che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle  obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018. Gli indennizzi spettano anche ai loro successori mortis causa o al coniuge, al convivente more uxorio, ai parenti entro il secondo grado, che hanno acquisito la titolarità degli strumenti finanziari delle banche in liquidazione dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione e successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari.

 

SUCCESSIONI EREDITARIE

In caso di domanda di ristoro presentata dagli eredi dell’azionista/obbligazionista, che ne hanno ricevuto il possesso e la titolarità dopo la data del 25 giugno 2017, invito questi ultimi a contattarci direttamente per ricevere informazioni sull’ulteriore documentazione da allegare oltre a quella sopra indicata.

 

MICROIMPRESE, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale

Visto che hanno accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori anche le c.d. MICROIMPRESE, nonché le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, invito queste ultime a contattarmi direttamente per predisporre ulteriore documentazione da allegare alla domanda di ristoro. Rammento che per MICROIMPRESE si intendono quelle definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

 

AVVISO INCONTRO PUBBLICO

Si informano tutti i Soci/Risparmiatori che l’Associazione Soci Banche Popolari ha organizzato per martedì 30 luglio 2019 alle ore 20.30, presso l’Hotel Fior (sito a Castelfranco Veneto TV, in Via dei Carpani n. 18), un incontro pubblico finalizzato a spiegare le modalità di accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori, per raccogliere le adesioni ed i mandati di assistenza per la presentazione della pratica di ristoro tramite l’Associazione, nonché per fornire tutte le informazioni inerenti i tempi del rimborso, la documentazione da allegare, le percentuali di indennizzo ed ogni altra notizia utile. L’invito è rivolto a tutti, Associati e non Associati e l’ingresso è libero. Nell’occasione, sarà comunque possibile rinnovare l’iscrizione all’Associazione, nonché conferire apposito mandato allo scrivente e consegnare in copia la documentazione necessaria per procedere con la domanda di ristoro.

 

A disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento, cordiali saluti.

Avv. Pietro Guidotto - Segretario Associazione Soci Banche Popolari

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aggiornamento 16 giugno 2019

FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI

 Pubblicato finalmente martedì 11.06.2019 in Gazzetta Ufficiale il primo dei decreti attuativi necessari per rendere efficace ed operativo il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR).

 

A CHI SPETTA L’INDENNIZZO

Hanno accesso al Fondo i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le microimprese che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018. Gli indennizzi spettano anche ai loro successori mortis causa o al coniuge, al convivente more uxorio, ai parenti entro il secondo grado, che hanno acquisito la titolarità degli strumenti finanziari delle banche in liquidazione dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione e successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari.

 

MISURA DELL’INDENNIZZO

Per gli Azionisti l’indennizzo è pari al 30% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore

Per gli Obbligazionisti subordinati, invece, l’indennizzo è pari al 95% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.

 

MODALITA’ DI ACCESSO

Gli aventi diritto possono presentare la domanda di indennizzo, completa di documentazione attestante i requisiti previsti, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data indicata da apposito decreto (ad oggi non ancora pubblicato), ad una Commissione Tecnica indipendente costituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze che valuterà le domande.

 

PROCEDURA DI RIMBORSO

Per il rimborso è prevista una procedura c.d. del DOPPIO BINARIO:

 1° binario) indennizzi DIRETTI ed automatici a coloro che hanno un reddito imponibile IRPEF 2018 non superiore ad € 35.000,00 o in alternativa un patrimonio mobiliare sempre riferito al 2018 non superiore ad € 100.000,00. (Per patrimonio mobiliare si intende la somma dei saldi di vari titoli, come ad esempio del conto corrente, bancario o postale, di titoli di stato ed obbligazioni; in buona sostanza il patrimonio mobiliare comprende tutti gli investimenti liquidi, in denaro, quindi conti correnti, depositi, azioni, titoli di stato, investimenti assicurativi, ecc.).

 2° binario) Per tutti gli altri, cioè per coloro che non rientrano nelle suddette categorie di reddito o di patrimonio mobiliare, è previsto un ARBITRATO c.d. “semplificato  al fine di dimostrare le violazioni massive del T.U.F. da parte delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa che hanno causato un pregiudizio ingiusto ai risparmiatori, il c.d. “misselling”, ovverosia la dimostrazione di essere stato vittima di vendita fraudolenta, necessario presupposto per ottenere il ristoro statale.

Il succitato decreto attuativo stabilisce, in via esemplificativa, che rientrano tra le tipologie di violazioni le seguenti fattispecie:

“… (i) la vendita o il collocamento di azioni o altri strumenti finanziari, emessi da una banca ovvero da una società appartenente a un gruppo bancario, attraverso la rete di distribuzione della medesima banca o società del gruppo senza l’osservanza dei presidi informativi o valutativi idonei ad assicurare la consapevolezza e l’adeguatezza dell’acquirente rispetto al profilo di rischio dei suddetti strumenti finanziari;

(ii) la realizzazione delle suddette strategie di vendita o collocamento di cui al precedente punto (i) in connessione con uno o più dei seguenti elementi:

-       l’erogazione di finanziamenti o altre forme di credito, anche a soggetti diversi dall’acquirente o il sottoscrittore ma collegati con esso, da parte della medesima banca ovvero società del gruppo (le cc.dd. operazioni baciate), includendo anche i casi in cui il controvalore versato per le azioni e gli altri strumenti finanziari sia significativamente inferiore all’entità dei finanziamenti o delle altre forme di credito;

-       la carente informazione o profilatura della clientela, ad esempio tramite l’assegnazione ai clienti di un grado di rischio e di un orizzonte temporale di investimento incongruo rispetto all’età ovvero alla composizione del loro patrimonio immobiliare o mobiliare, in particolare qualora quest’ultimo risulti concentrato in misura pari o superiore al 50% in strumenti di capitale o altri strumenti finanziari della banca o del gruppo bancario, ovvero in misura pari o superiore al 30% nel caso di prestazione del servizio di gestione di portafogli da parte della banca emittente o di società del gruppo;

-       la variazione in aumento del profilo di rischio del cliente assegnato dalla banca contestualmente o in prossimità all’operazione di vendita o collocamento; operazioni di disinvestimento di strumenti finanziari non emessi dalla banca, presenti sul conto titoli presso la banca emittente o società del gruppo, in tempi di poco anteriori all’acquisto di strumenti di capitale o debito subordinato emessi dalla banca;

(iii) la produzione e pubblicazione o divulgazione da parte di una banca o di un gruppo bancario di dati fuorvianti per l’investitore in relazione alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della banca o del gruppo bancario, sia nel corso dell’ordinaria amministrazione sia in connessione con operazioni di aumento di capitale …”.

 

Con il decreto attuativo pubblicato l’ 11.06.2019, è stata quindi istituita la Commissione Tecnica competente per l’esame e l’ammissione delle domande di indennizzo del FIR.

Ora bisognerà attendere il prossimo decreto attuativo che determinerà la data di decorrenza del termine di 180 giorni per la presentazione delle domande di indennizzo, corredate da idonea documentazione.

 

Ricordo che hanno diritto al rimborso statale del 30% per gli azionisti (o del 95% per gli obbligazionisti subordinati) anche coloro che hanno già ottenuto un ristoro parziale: in tal caso il rimborso statale sarà al netto di quanto a suo tempo ricevuto da Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca in relazione all’Offerta Pubblica di Transazione (OPT) sottoscritta nel periodo Aprile-Maggio 2017.

 

Nell’attesa che si aprano i termini (180 giorni) per presentare le domande di ristoro, chi non lo avesse già fatto, è invitato a contattare lo scrivente per la consegna della documentazione necessaria per ottenere il ristoro del 30% del costo di acquisto se si tratta di azioni, oppure del 95% in caso di obbligazioni, che ricordo essere la seguente:

•             Contratto di acquisto azioni/obbligazioni (se disponibile e già in possesso);

•             Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2014;

•             Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2015;

•             Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2016;

•             Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2017;

•             Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2018 o eventualmente uno più recente;

•             Questionario MIFID;

•             Eventuale accordo transattivo a suo tempo sottoscritto con la Banca, intendo l’Offerta Pubblica di Transazione del 15% per Veneto Banca e dei 9 euro per azione per Banca Popolare di Vicenza (ricordo nuovamente che anche chi ha aderito alla transazione ha diritto di ottenere il rimborso statale, al netto di quanto già percepito dalla banca a seguito dell’accordo);

•            Documentazione attestante un reddito imponibile IRPEF 2018 inferiore ad € 35.000,00 (presentazione di 730 e/o Mod. Unico e/o CUD);   OPPURE IN ALTERNATIVA  Consistenza patrimonio mobiliare inferiore ad € 100.000,00, riferita all’anno 2018  (PER POTER RIENTRARE NEL c.d. 1° BINARIO ED AVERE ACCESSO ALL’INDENNIZZO AUTOMATICO E DIRETTO).

 

Nel tranquillizzare tutti gli Associati sul fatto che nei prossimi giorni ed entro il corrente mese verranno contattati dallo scrivente personalmente, sia per conferma della predisposizione della domanda di rimborso sia per richiedere l’eventuale documentazione mancante, avviso i non associati che fossero interessati ad usufruire dei servizi convenzionati di consulenza e redazione delle domande di rimborso ad iscriversi all’Associazione Soci Banche Popolari (http://www.associazionesocibanchepopolari.it/), nonché a contattare direttamente lo scrivente ai recapiti in calce.

Cordiali saluti.

Avv. Pietro Guidotto - Segretario Associazione Soci Banche Popolari

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aggiornamento 1° maggio 2019

FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI

Finalmente via libera al Fondo Indennizzo Risparmiatori.

Dopo le polemiche degli ultimi giorni, e le varie indiscrezioni di un possibile dietrofront del Governo, finalmente l’art. 36 del Decreto Crescita approvato in questi giorni dal Consiglio dei Ministri ha inserito importanti modifiche alla Legge di Bilancio 2019 contenente le norme istitutive del Fondo Indennizzo Risparmiatori, confermando la nuova procedura di rimborso c.d. del DOPPIO BINARIO:

 

1° binario) indennizzi DIRETTI ed automatici a coloro che hanno avuto un reddito imponibile 2018 non superiore ad € 35.000,00 o in alternativa un patrimonio mobiliare sempre riferito al 2018 non superiore ad € 100.000,00. (Per patrimonio mobiliare si intende la somma dei saldi di vari titoli, come ad esempio del conto corrente, bancario o postale, di titoli di stato ed obbligazioni; in buona sostanza il patrimonio mobiliare comprende tutti gli investimenti liquidi, in denaro, quindi conti correnti, depositi, azioni, titoli di stato, investimenti assicurativi, ecc.).

Si precisa che la soglia del patrimonio mobiliare potrebbe essere in futuro elevata fino ad € 200.000,00, solo a seguito di specifica approvazione da parte della Commissione Europea, ma per il momento, spiega il Ministro Tria, “è rimasta ferma la precedente proposta di un patrimonio mobiliare fino a 100.000 per evitare ritardi nei rimborsi e poter partire in tempi rapidi, senza riaprire una interlocuzione formale con la Commissione che porterebbe via altre settimane di tempo”.

 

2° binario) Per tutti gli altri, cioè per coloro che non rientrano nelle suddette categorie di reddito o di patrimonio mobiliare, è previsto un ARBITRATO c.d. “semplificato in relazione al quale, nel decreto attuativo che verrà a breve emanato, saranno previste, in via non tassativa ma solo esemplificativa, le violazioni massive della legge sia civile che penale, in presenza delle quali si dovrebbe ritenere già fornita la prova del “misselling”, ovverosia di essere vittima di vendita fraudolenta, necessario presupposto per ottenere il ristoro statale.

In buona sostanza, si legge nel testo del Decreto Crescita “con il medesimo decreto è istituita e disciplinata una Commissione tecnica per: l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del FIR; la verifica delle violazioni massive, nonché della sussistenza del nesso di causalità tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori; l’erogazione dell’indennizzo da parte del FIR. Le suddette verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l’indennizzo può essere direttamente erogato”.

 

Si precisa che il Decreto Crescita, contenente le norme e le modifiche suddette, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri (GU Serie Generale n.100 del 30.04.2019) ed è entrato in vigore oggi 1° maggio 2019.

Tuttavia, affinché le norme ivi contenute divengano definitive, il Decreto Crescita, che è un decreto legge, nei prossimi 60 giorni dovrà essere convertito in legge nei due rami del Parlamento, dopodiché andrà emanato il tanto atteso decreto di attuazione da parte del MEF in coerenza alla nuova norma per dare piena operatività al Fondo Indennizzo Risparmiatori.

 

Nell’attesa che si completi il suddetto iter normativo, chi non lo avesse già fatto, è invitato a contattare lo scrivente per la consegna della documentazione necessaria per ottenere il ristoro del 30% del costo di acquisto se si tratta di azioni, oppure del 95% in caso di obbligazioni, che ricordo essere la seguente:

•             Contratto di acquisto azioni/obbligazioni (se disponibile e già in possesso);

•             Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2014;

•             Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2015;

•             Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2016;

•             Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2017;

•             Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2018 o eventualmente uno più recente;

•             Questionario MIFID;

•             Eventuale accordo transattivo a suo tempo sottoscritto con la Banca, intendo l’Offerta Pubblica di Transazione del 15% per Veneto Banca e dei 9 euro per azione per Banca Popolare di Vicenza (ricordo infatti che anche chi ha aderito alla transazione ha diritto di ottenere il rimborso statale, al netto di quanto già percepito dalla banca a seguito dell’accordo);

•            Documentazione attestante un reddito imponibile 2018 inferiore ad € 35.000,00 (presentazione di 730 e/o Mod. Unico e/o CUD);   OPPURE IN ALTERNATIVA  Consistenza patrimonio mobiliare inferiore ad € 100.000,00, riferita all’anno 2018  (PER POTER RIENTRARE NEL c.d. 1° BINARIO ED AVERE ACCESSO ALL’INDENNIZZO AUTOMATICO E DIRETTO).

 

Ulteriori dettagli nel proseguo, cordiali saluti.
Avv. Pietro Guidotto, Segretario Associazione Soci Banche Popolari

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aggiornamento 13 aprile 2019


FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI

Cari Soci/Risparmiatori,

oggi sono con rammarico a rettificare quanto detto nella mia precedente comunicazione del 08.04.2019, viste le ultime sconfortanti notizie.

Il promesso decreto attuativo sui rimborsi resta ad oggi congelato a seguito della dichiarazione del Vicepremier Di Maio secondo cui “Senza accordo con i risparmiatori (sottinteso, tutti i risparmiatori) non si fa nulla”, unita alle dichiarazioni del Vicepremier Salvini: “Il dossier è pronto, servono i decreti attuativi. Valuteremo le norme quando tutte le associazioni dei risparmiatori saranno d’accordo”.

Pertanto il Consiglio dei Ministri – al contrario di quanto era stato preannunciato a Roma appena qualche giorno fa, durante l’incontro tra le associazioni dei risparmiatori con il Premier Conte, il Ministro dell’Economia Tria ed altri autorevoli componenti governativi – ha BLOCCATO la proposta del «doppio binario» sugli indennizzi, finché tutte le associazioni non saranno d’accordo. Su 19 associazioni presenti al tavolo di concertazione di lunedì 08.04 con il Governo, solo due associazioni  (Noi che credevamo nella Popolare di Vicenza e Coordinamento don Torta) hanno votato NO alla soluzione del doppio binario proposta dal Ministro Tria, soluzione che tra l’altro inseriva indennizzi DIRETTI ed AUTOMATICI a coloro che hanno avuto un reddito imponibile 2018 non superiore ad € 35.000,00 o un patrimonio mobiliare sempre riferito al 2018 non superiore ad € 100.000,00, evitando così a molti risparmiatori truffati dalle banche di dover ricorrere all’ARBITRATO per dimostrare il c.d. misselling (ovverosia di essere stati vittima di vendita fraudolenta).

Per il momento, quindi, l’incontro tra le associazioni dei risparmiatori, compresa la nostra, ed il Governo si conclude con un niente di fatto. Nessun Decreto attuativo, nessuna manovra, nulla di nulla.

L’Associazione Soci Banche Popolari si è già mossa, inviando molteplici solleciti e richieste di spiegazioni al Governo ed al MEF, finalizzate a risolvere subito la situazione, emanando quanto prima i famosi decreti attuativi necessari per rendere finalmente operativo il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), prima che le risorse si perdano e vengano destinate ad altro.

Auspicando che la situazione di possa sbloccare in breve tempo, per il momento l’unico requisito per avere accesso prioritario al Fondo, come indicato nella Legge di Bilancio 2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30.12.2018, rimane la Scheda ISEE non superiore ad euro 35.000,00, dopo aver dimostrato di aver “… subito un PREGIUDIZIO INGIUSTO da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza …”.

Tutte le altre proposte relative a “doppio binario” ed ad una sorta di “automatismo” nei rimborsi rimangono semplici “chiacchere” e promesse disattese.

Maggiori aggiornamenti nel proseguo.

Cordiali saluti.
Avv. Pietro Guidotto, Segretario Associazione Soci Banche Popolari

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aggiornamento 08 aprile 2019


FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI 

Oggi lunedì 08.04.2019 si è tenuto a Roma l’incontro tra le Associazioni dei Soci/Risparmiatori truffati dalle banche ed il Governo, presenti il Premier prof. avv. Giuseppe Conte, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, prof. Giovanni Tria, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, i sottosegretari Massimo Bitonci e Alessio Villarosa.

L’incontro era finalizzato a stabilire e concordare la normativa da emanare per dare finalmente attuazione al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), istituito con Legge di Bilancio 2019. Nell’occasione, il Premier ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze hanno illustrato alle associazioni dei risparmiatori l’intesa raggiunta con la Commissione Europea, per evitare di cadere nella “trappola” degli aiuti di Stato, che esporrebbe i risparmiatori a dover restituire il ristoro eventualmente ricevuto a seguito della procedura d’infrazione da parte della UE.

La proposta di legge prevede una sorta di DOPPIO BINARIO: 1°) indennizzi DIRETTI ed automatici a coloro che hanno avuto un reddito imponibile 2018 non superiore ad € 35.000,00 o un patrimonio mobiliare sempre riferito al 2018 non superiore ad € 100.000,00. (Per patrimonio mobiliare si intende la somma dei saldi di vari titoli, come ad esempio del conto corrente, bancario o postale, di titoli di stato ed obbligazioni; in buona sostanza il patrimonio mobiliare comprende tutti gli investimenti liquidi, in denaro, quindi conti correnti, depositi, azioni, titoli di stato, investimenti assicurativi, ecc.).

2°) Per tutti gli altri, cioè per coloro che non rientrano nelle suddette categorie, è previsto un ARBITRATO c.d. “semplificato in relazione al quale, nel decreto attuativo che verrà a breve emanato, saranno previste, in via non tassativa ma solo esemplificativa, le violazioni massive, della legge sia civile che penale, in presenza delle quali si dovrebbe ritenere già fornita la prova del “misselling”, ovverosia di essere vittima di vendita fraudolenta, necessario presupposto per ottenere il ristoro statale.

Il Governo si è impegnato già nel Consiglio dei Ministri di domani 09.04.2019 o comunque entro la corrente settimana ad emanare le linee guida del tanto atteso decreto attuativo, che dovrebbe essere pubblicato conseguentemente dal MEF a firma del Ministro Tria.

Nell’attesa, auspicando che la situazione si sblocchi in tempi rapidi, chi non lo avesse già fatto, è invitato a contattare lo scrivente per la consegna della documentazione necessaria per ottenere il ristoro del 30% del valore di acquisto se si tratta di azioni, oppure del 95% in caso di obbligazioni, che ricordo essere la seguente:

•             Contratto di acquisto azioni/obbligazioni (se disponibile e già in possesso);

•             Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2014;

•             Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2015;

•             Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2016, o se disponibile l’estratto dossier titoli più recente del 31.12.2017 e/o del 31.12.2018;

•             Questionario MIFID;

•             Eventuale accordo transattivo a suo tempo sottoscritto con la Banca, intendo l’Offerta Pubblica di Transazione del 15% per Veneto Banca e dei 9 euro per azione per Banca Popolare di Vicenza (ricordo infatti che anche chi ha aderito alla transazione ha diritto di ottenere il rimborso statale, al netto di quanto già percepito dalla banca a seguito dell’accordo);

•            Documentazione attestante un reddito imponibile 2018 inferiore ad € 35.000,00 (presentazione di 730 e/o Mod. Unico e/o CUD);

•            Consistenza patrimonio mobiliare inferiore ad € 100.000,00, riferita all’anno 2018;

•            Per scrupolo, Scheda ISEE riferita all’anno 2018.

Con particolare riferimento alla documentazione comprovante i requisiti reddituali (dichiarazione redditi, consistenza patrimonio mobiliare e/o scheda ISEE), si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo decreto attuativo per capire quale sia quella più opportuna da produrre per avere accesso prioritario ed immediato al ristoro.

Maggiori dettagli nel proseguo, cordiali saluti.
Avv. Pietro Guidotto, Segretario Associazione Soci Banche Popolari

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aggiornamento 21 marzo 2019

FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI (FIR)

Quanto al FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI, dopo le ultime vicissitudini tra Governo e Unione Europea, la questione sembra oramai definitivamente risolta, tant’è che siamo in trepida attesa che vengano emanati (finalmente) i relativi Decreti attuativi per l’istituzione della Commissione tecnica che dovrà giudicare le domande di ristoro e rendere così operativo il Fondo.

Ricordo che nel testo approvato nella Legge di Bilancio 2019 è previsto espressamente che il FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI eroga indennizzi a favore dei risparmiatori – come definiti al capoverso successivo – che hanno subìto un PREGIUDIZIO INGIUSTO da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

“Hanno accesso alle prestazioni del FIR i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, nonché le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa”.

La misura dell’indennizzo per gli AZIONISTI è commisurata al 30% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche, nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento”. Pertanto anche chi ha sottoscritto l’Offerta Pubblica di Transazione (OPT) con le banche, avrà diritto al rimborso del 30%, detratto ovviamente quanto ricevuto dalla transazione.

La misura dell’indennizzo per gli OBBLIGAZIONISTI SUBORDINATI è commisurata al 95% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, al netto di eventuali rimborsi

ricevuti a titolo di transazione con le banche, nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento, nonché del differenziale cedole percepite rispetto a titoli di Stato di durata equivalente”.

Il FIR avrà una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per complessivi 1 miliardo e 575 milioni di euro, ed opererà entro limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse; i risparmiatori con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018 saranno soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR.

E’ quindi necessario presentare apposita domanda/ricorso alla Commissione tecnica all’uopo istituita per l’esame e l’ammissione delle domande, nelle quali è necessario dimostrare di aver subito il PREGIUDIZIO INGIUSTO di cui sopra per avere accesso al rimborso statale.

Bisogna affrettarsi, in quanto – come detto – a breve verrà emanato il decreto attuativo del Fondo e vi sarà poco tempo per presentare la domanda/ricorso, soprattutto in considerazione del fatto che il Fondo di ristoro è destinato agli azionisti/obbligazionisti non solo delle due banche venete, bensì di tutte le banche poste in liquidazione coatta amministrativa nel periodo 17 novembre 2015 - 31 dicembre 2017, ovverosia delle seguenti: Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza (e le loro controllate quali Banca Apulia e Banca Nuova), Banca Etruria, Banca delle Marche, Carichieti, Cariferrara, Banca Padovana, BCC di Pelaco, BCC Etrusca Salernitana, BCC di Frascati, Banca Popolare delle Province Calabre, BCC Banca Brutia, BCC di Altavilla e Credito cooperativo Interprovinciale Veneto.

 

Nel ricordare agli Associati che non mi hanno ancora contattato, di farlo tempestivamente, Vi comunico che la documentazione necessaria per redigere la domanda di ristoro del 30% è la seguente:

 

•             Contratto di acquisto azioni/obbligazioni (se disponibile e già in possesso);

•             Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2014;

•             Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2015;

•             Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2016, o se disponibile l’estratto dossier titoli più recente del 31.12.2017 e/o del 31.12.2018;

•             Questionario MIFID;

•             Eventuale accordo transattivo a suo tempo sottoscritto con la Banca (intendo l’Offerta Pubblica di Transazione del 15% per Veneto Banca e dei 9 euro per azione per Banca Popolare di Vicenza);

•             Scheda ISEE se inferiore ad € 35.000,00, riferita all’anno 2018, in modo da avere priorità sul rimborso (se è superiore non serve produrre nulla);

•             Per scrupolo, se inferiore ad € 35.000,00, anche l’ultima dichiarazione dei redditi (presentazione di 730 e/o Mod. Unico e/o CUD).


Cordiali saluti.

- Avv. Pietro Guidotto, Segretario Associazione Soci Banche Popolari

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aggiornamento 04 gennaio 2019

FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI (FIR)

Buone notizie per i Soci Risparmiatori azionisti/obbligazionisti truffati dalle Banche, il Fondo di Ristoro è finalmente Legge.

Come è noto, infatti, il 29 dicembre 2018 è stata approvata la Legge di Bilancio 2019 che contiene le norme istitutive del FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI (FIR).

La versione definitiva del FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI non prevede più la necessità di adire il Giudice o l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF-Consob), bensì prevede l’istituzione di una apposita Commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande, commissione che verrà creata con apposito Decreto attuativo entro il 31.01.2019.

Nel testo approvato è previsto espressamente che il FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI eroga indennizzi a favore dei risparmiatori – come definiti al capoverso successivo – che hanno subìto un PREGIUDIZIO INGIUSTO da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

“Hanno accesso alle prestazioni del FIR i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, nonché le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa”.

La misura dell’indennizzo per gli azionisti è commisurata al 30% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche, nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento”. Pertanto anche chi ha sottoscritto l’Offerta Pubblica di Transazione (OPT) con le banche, avrà diritto al rimborso del 30%, detratto ovviamente quanto ricevuto dalla transazione.

La misura dell’indennizzo per gli obbligazionisti subordinati è commisurata al 95% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche, nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento, nonché del differenziale cedole percepite rispetto a titoli di Stato di durata equivalente”.

Il FIR avrà una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per complessivi 1 miliardo e 575 milioni di euro, ed opererà entro limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse; i risparmiatori con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018 saranno soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR.

Tanto premesso, nell’attesa che venga emanato entro il 31 gennaio 2019 il Decreto attuativo sopra citato, invito tutti i Soci Risparmiatori a contattarmi quanto prima per ottenere maggiori informazioni e raccogliere la documentazione necessaria per predisporre la domanda di indennizzo.

Ulteriori aggiornamenti su: http://www.associazionesocibanchepopolari.it/ 

Cordiali saluti.

- Avv. Pietro Guidotto, Segretario Associazione Soci Banche Popolari

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Email: avv.guidotto@gmail.com - PEC: pietroguidotto@pec.ordineavvocatitreviso.it





aggiornamento 15 dicembre 2018

FONDO DI RISTORO VITTIME DI REATI FINANZIARI 

Quanto al “Fondo di Ristoro Vittime di Reati Finanziari”, si rammenta che in questi giorni è in fase di approvazione definitiva la Legge di Bilancio che contiene appunto le relative norme di istituzione, di dotazione finanziaria e di funzionamento di siffatto Fondo.

In particolare, leggendo il disegno di legge in corso di approvazione risulta che viene istituito “nello stato di previsione del MEF, con una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, un Fondo di ristoro, per i risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto in relazione a specifiche operazioni di investimento.

Per DANNO INGIUSTO si intende quello RICONOSCIUTO con sentenza del giudice o con pronuncia dell’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di azioni emesse da banche aventi sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018. I casi più significativi, in termini di soggetti coinvolti, riguardano la Banca popolare di Vicenza e Veneto banca, di cui è stata decretata la liquidazione coatta amministrativa nel giugno 2017 (decreto legge n. 99 del 2017).

La definizione dei risparmiatori che possono accedere al fondo … si tratta di persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, nonché i coltivatori diretti che abbiano acquistato le azioni di banche definite dal comma 1. Oltre ai soggetti che hanno effettivamente investito nel capitale di banche poste in liquidazione nell'ultimo biennio, hanno parimenti accesso al fondo i loro successori mortis causa, nonché il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso delle predette azioni, a seguito di trasferimento con atto tra vivi”.

Inoltre – prosegue il testo del disegno di legge – “Ulteriori condizioni per la gestione del Fondo prevedono che:

- la domanda all’autorità giudiziaria ordinaria o all’ACF debba essere presentata entro il 30 giugno 2019;

- la misura del ristoro erogato entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, corrisponda al 30 per cento dell’importo onnicomprensivo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce dell'autorità giudiziaria o dell'ACF, dedotti i dividendi percepiti;

- il ristoro non sia cumulabile con altre forme di indennizzo … ma resti impregiudicato il diritto dei risparmiatori di agire in giudizio per il risarcimento della parte di danno eccedente il ristoro;

- il Fondo operi entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione della domanda avanti l’autorità giudiziaria ordinaria o l’ACF e sia surrogato nei diritti del risparmiatore per l’importo corrisposto”.

Anche chi a suo tempo ha aderito all’Offerta Pubblica di Transazione (OPT), avrà diritto di accedere al Fondo di Ristoro, infatti è prevista “una disciplina specifica per quei risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive da banche poi poste in liquidazione e, dunque, oggetto del Fondo di ristoro in esame. Poiché il ristoro garantito dal Fondo potrebbe risultare anche significativamente superiore al corrispettivo incassato da coloro che hanno a suo tempo aderito ad offerte transattive, a tali risparmiatori si consente di proporre la domanda di risarcimento del danno nel rispetto dei limiti di 100.000 euro complessive e del 30 per cento dell'importo riconosciuto da sentenze dell'autorità giudiziaria o pronunce dell'ACF, dedotti gli importi già liquidati al risparmiatore in esecuzione della transazione.

I soggetti che presentano domanda al Fondo dopo aver aderito ad accordi transattivi sono postergati nell'erogazione del rimborso ai risparmiatori il cui danno ingiusto è stato riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), fatta eccezione per coloro per cui risulti un valore dell’ISEE inferiore a 35 mila euro nell’anno 2018”.

 

Quindi, riassumendo, si tratterà di un ristoro pari al 30% – con un tetto massimo di euro 100.000 – di quanto riconosciuto da un provvedimento giudiziale e/o arbitrale, ovverosia di quanto riconosciuto con sentenza del Giudice o con pronuncia dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Avranno accesso al Fondo sia gli azionisti che gli obbligazionisti subordinati, inoltre si darà la priorità, nella trattazione delle richieste di erogazione del ristoro, alle domande presentate dai risparmiatori che hanno un valore dell’ISEE non superiore ad € 35.000 nell’anno 2018, e potranno accedere anche coloro che avevano aderito alla transazione con la banca, in tal caso dal ristoro statale andrà dedotto quanto incassato in sede di transazione.

Il suddetto rimborso statale del 30% sarà solo un “acconto”, ben potendo ciascuno ottenere il restante 70% e/o altre somme dalla domanda di insinuazione al passivo delle banche venete il liquidazione coatta amministrativa, dalla costituzione di parte civile nei processi penali, dalle cause contro le società di revisione, dalle cause civili proseguite contro la cessionaria Banca Intesa, dalle azioni promosse individualmente per le c.d. “operazioni baciate”, ecc., non ci sono pertanto clausole tombali di “salva banche” o altro, o di rinuncia alle cause ed ai processi in corso.

 

Tanto premesso, invito tutti i Soci Risparmiatori, interessati a presentare la domanda di accesso al Fondo di Ristoro suddetto, a contattarmi per tempo per iniziare a predisporre il ricorso all’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), al fine di ottenere la pronuncia necessaria per poter avere poi accesso al suddetto Fondo di Ristoro, in quanto condizione indispensabile per ottenere il ristoro statale del 30% sarà la dimostrazione di aver subito un danno ingiusto “in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento”.

Cordiali saluti.

- Avv. Pietro Guidotto, Segretario Associazione Soci Banche Popolari

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S T U D I O L E G A L E

A V V . P I E T R O G U I D O T T O

Via Romanina n. 29 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)

Tel. 0423.19.07.636 - Fax 0423.19.12.063

Cell. 345.65.89.770

Email: avv.guidotto@gmail.com - PEC: pietroguidotto@pec.ordineavvocatitreviso.it 


aggiornamento 1° dicembre 2018

FONDO DI RISTORO VITTIME DI REATI FINANZIARI
Quanto al “Fondo di Ristoro Vittime di Reati Finanziari”, dopo gli ultimi incontri avuti a Roma con i Sottosegretari del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), On. Massimo Bitonci (Lega Nord) e On. Matteo Alessio Villarosa (M5S), e gli ultimi emendamenti mandati e scambiati dalle associazioni (compresa l’ASSOCIAZIONE SOCI BANCHE POPOLARI, da me qui rappresentata), il testo della legge di ristoro è quasi definitivo e pronto per essere portato all’approvazione nella Legge Finanziaria di fine anno.
A grandi linee, come già più volte detto ed anticipato, secondo le intenzioni e le promesse dell’attuale Governo, si tratterà di un ristoro pari al 30% – con un tetto massimo di euro 100.000 – di quanto riconosciuto da un provvedimento giudiziale e/o arbitrale, ovverosia di quanto riconosciuto con sentenza del Giudice o con pronuncia dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Avranno accesso al Fondo sia gli azionisti che gli obbligazionisti subordinati, inoltre si darà la priorità, nella trattazione delle richieste di erogazione del ristoro, alle domande presentate dai risparmiatori che hanno un valore dell’ISEE non superiore ad € 35.000 nell’anno 2018, mentre la dotazione finanziaria iniziale del Fondo di Ristoro dovrebbe essere di circa 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, ovverosia il famoso miliardo e mezzo di euro promesso dal Governo e messo a disposizione del MEF.
Il suddetto rimborso statale del 30% sarà solo un “acconto”, ben potendo ciascuno ottenere il restante 70% e/o altre somme dalla domanda di insinuazione al passivo delle banche venete il liquidazione coatta amministrativa, dalla costituzione di parte civile nei processi penali, dalle cause contro le società di revisione, dalle cause civili proseguite contro la cessionaria Banca Intesa, dalle azioni promosse individualmente per le c.d. “operazioni baciate”, ecc., non ci dovrebbero essere pertanto clausole tombali di “salva banche” o altro, o di rinuncia alle cause ed ai processi in corso.
Come più volte detto in precedenza, non escludo che la sentenza ottenuta a seguito della costituzione di parte civile nel processo penale pendente contro gli ex vertici di Banca Popolare di Vicenza (come peraltro quella del processo penale contro gli ex vertici di Veneto Banca che ripartirà prossimamente avanti al Tribunale di Treviso) possa costituire il provvedimento necessario, ovverosia il provvedimento indispensabile per presentare e richiedere il suddetto rimborso del 30%.
Seguiranno maggiori dettagli ed informazioni a tutti i nostri Associati, non appena la proposta di legge istitutiva del Fondo di Ristoro verrà approvata con Legge Finanziaria: solo in tal caso sarà possibile avere contezza di quali sono i requisiti necessari per accedere al ristoro promesso, e soprattutto di quale sia la documentazione necessaria da allegare alla domanda di ristoro.


aggiornamento 20 ottobre 2018

FONDO DI RISTORO VITTIME DI REATI FINANZIARI

Quanto al “Fondo di Ristoro Vittime di Reati Finanziari”, dopo gli ultimi incontri avuti a Roma con i Sottosegretari del Ministero dell’Economia e delle Finanze, On. Massimo Bitonci (Lega Nord) e On. Matteo Alessio Villarosa (M5S), a breve Vi daremo maggiori informazioni sulla documentazione e soprattutto sulla procedura da seguire per poter ottenere il rimborso statale, che precisiamo sarà solo un “acconto”, ben potendo ciascuno ottenere altre somme dalla domanda di insinuazione al passivo delle banche venete il liquidazione coatta ammnistrativa, dalla costituzione di parte civile nei processi penali, dalle cause contro le società di revisione, dalle cause civili proseguite contro la cessionaria Banca Intesa, dalle azioni promosse individualmente per le c.d. “operazioni baciate”, ecc.

A grandi linee, Vi anticipiamo già che, secondo le intenzioni e le promesse dell’attuale Governo, si tratterà di un ristoro pari al 30% – con un tetto massimo di euro 100.000 – di quanto riconosciuto da un provvedimento giudiziale e/o arbitrale, ovverosia di quanto riconosciuto da una sentenza e/o da un lodo (ancora non è chiaro davanti a quale Arbitro: se ACF-Consob o ABF o ANAC o altro), come peraltro già accaduto per coloro i quali avevano già presentato entro il 18.07.2017 (termine ultimo) un Ricorso all’Arbitro per Controversie Finanziarie (ACF-Giurì Consob).

Non si esclude che la sentenza ottenuta a seguito della costituzione di parte civile nel processo penale pendente contro gli ex vertici di Banca Popolare di Vicenza (come peraltro quella del processo penale contro gli ex vertici di Veneto Banca che ripartirà prossimamente avanti al Tribunale di Treviso) possa costituire il provvedimento necessario, ovverosia il provvedimento indispensabile per presentare e richiedere il suddetto rimborso del 30%.


Ad ogni modo per scrupolo, nell’incertezza e nell’attesa che il Governo comunichi formalmente i requisiti necessari per accedere al ristoro promesso (secondo quanto indicato nel Decreto Milleproroghe, il Governo non deciderà prima del 31.01.2019, in attesa di reperire i fondi necessari da approvare a fine anno con apposita Legge Finanziaria: si parla di circa 1,5 miliardi recuperati da c.d. conti dormienti), stante l’imminente scadenza del termine per potersi costituire parte civile nel processo penale contro BPVI (termine ultimo 01.12.2018), invitiamo chi non fosse ancora costituito parte civile a contattarci CON URGENZA per affrettarsi a farlo, per tenersi aperta una possibilità in più per usufruire un domani del ristoro statale promesso.


AVVISO A TUTTI GLI ASSOCIATI
Nei prossimi giorni verranno fornite personalmente a ciascun Associato, tramite comunicazione mail e/o per telefono, maggiori informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di richiesta di rimborso al Fondo di Ristoro.