aggiornamento 21 marzo 2019
Processo penale contro gli ex vertici di
BANCA POPOLARE DI VICENZA, Zonin &
C.
Resoconto
udienze tenutesi dal 24 gennaio al 21 marzo 2019
Nel corso delle udienze del 24,
29 e 31 gennaio, le difese degli imputati hanno sollevato numerose questioni
concernenti le costituzioni di parte civile formalizzate sia nell’udienza
preliminare che in quella dibattimentale del 1° dicembre 2018. I difensori
delle parti civili hanno discusso dette questioni nelle udienze del 31 gennaio,
7, 8 e 12 febbraio.
All’udienza del 21 marzo 2019,
il Tribunale di Vicenza, decidendo su tali questioni, ha ammesso la
costituzione di parte civile dei soci risparmiatori per il solo reato di
aggiotaggio, previsto dall’art. 2637 c.c., escludendo la possibilità di
costituirsi anche per il reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza, di
cui all’art. 2638 c.c., ravvisando per tale ultimo reato la legittimazione a
farlo esclusivamente a Banca d’Italia e Consob, quali Enti pubblici offesi dal
reato di ostacolo.
Del resto, come evidenziato dal
Collegio, nella situazione processuale delineata in questo processo dalla
pubblica accusa, l’area del danno in cui i soci risparmiatori (azionisti ed
obbligazionisti) si dolgono – anche a seguito delle condotte contestate come
ostacolo alla vigilanza – coincide specularmente con l’area del danno azionata
con riguardo alle contestazioni elevate con riferimento all’aggiotaggio ed al
falso in prospetto. Con la conseguenza che, in caso di ammissione delle
richieste di costituzione di parte civile anche per le fattispecie di ostacolo,
si perverrebbe sostanzialmente ad una duplicazione di poste risarcitorie per le
parti private. In buona sostanza, il danno economico patito dai soci
risparmiatori a seguito dell’aggiotaggio è il medesimo provocato dall’ostacolo
alla vigilanza, essendo stato l’ostacolo alla vigilanza strumentale
all’aggiotaggio provocato.
Infine, per quanto concerne
la legittimazione a costituirsi parte civile dei risparmiatori sottoscrittori
di accordo transattivo con la Banca Popolare di Vicenza, il Collegio ha escluso
definitivamente gli stessi dalla possibilità di farlo, precisando al
riguardo che si trattava di transazione “tombale” volta a tacitare,
nell’azionista, le pretese risarcitorie di qualsivoglia natura connesse al
possesso di azioni BPVi, a prescindere dal fatto che le azioni fossero state
calcolate o meno ai fini dell’indennizzo, in quanto la rinuncia all’azione
comprendeva anche tale quota di azioni. Si legge infatti nell’ordinanza di
esclusione: “gli aderenti alla transazione hanno, dunque, espresso una
rinuncia piena e incondizionata a qualsiasi pretesa – ivi compresa quella
risarcitoria connessa a fatti di reato – sia in sede penale sia in sede civile
e sia nei confronti della Banca che dei suoi amministratori o dipendenti”.
Alla luce di quanto sopra, le
parti civili costituite ed oggi ammesse sono in totale 8.277.
Orbene, all’udienza del 21
marzo, dopo la lettura dell’ordinanza di cui sopra e superate le questioni ed
eccezioni di esclusione delle parti civili, si è aperta la discussione sulle
altre questioni.
Per quanto riguarda i soci
risparmiatori che assisto, ho reiterato al Tribunale collegiale la mia richiesta
di chiamare in causa come Responsabile Civile Banca Intesa SanPaolo, in
modo che in caso di condanna di Zonin e C., BANCA INTESA sia condannata a
pagare in solido con gli imputati tutti i danni patiti dai Risparmiatori che
rappresento.
In sintesi, il presupposto della
chiamata in causa di Banca Intesa SanPaolo a risarcire gli
azionisti/obbligazionisti va infatti ravvisata nell’art. 2560 c.c., norma che
non viene affatto derogata dal D.L. 99/2017, e la quale prevede chiaramente che
“nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti
anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili
obbligatori”. Sul punto peraltro numerose e recenti pronunce (anche del Tribunale
Civile di Vicenza) hanno statuito che: “l’art. 3 del D.L. n. 99 del 2017,
che disciplina l’ambito della cessione di azienda definendone l’oggetto ed
escludendo dal medesimo eventuali obblighi risarcitori, non prevede tuttavia
alcuna espressa deroga all’art. 2560 comma 2 c.c., sicché quest’ultima norma
continuerebbe a regolare i rapporti tra il cessionario ed i soggetti terzi,
sommandosi ex lege alla responsabilità del cedente quella solidale del
cessionario e determinandosi così la «strutturale dissociazione» tra l’oggetto
del negozio di cessione come designato dall’accordo contrattuale ed il regime
di responsabilità verso terzi”. Conseguentemente la limitazione di
responsabilità per i debiti pregressi vale solo nei rapporti tra le parti del
negozio (il contratto di cessione di azienda del 16.06.2017) e non già nei
confronti dei terzi creditori, quali sono appunto i soci risparmiatori.
Come se ciò non bastasse, l’art.
2560, comma 2 c.c., configura un accollo ex lege tra cedente e
cessionario per i debiti dell’azienda ceduta che non può essere impedito con un
contratto privato, perché altrimenti sarebbe fin troppo facile costruire
un’operazione (simulata o no) di compravendita in frode alle ragioni creditorie
dei creditori della cedente. Del resto, non è certo pensabile che il
legislatore, specie nell’ambito di un’operazione complessa e delicata su cui
hanno sicuramente lavorato i migliori dirigenti e funzionari ministeriali e
illustri studi legali per conto delle banche coinvolte, abbia dimenticato di escludere
espressamente l’operatività dell’art. 2560 c.c.
Se la deroga non è stata
inserita, è perché non era voluta, e valga come conferma il fatto che l’art. 3
del D.L. 99/2017 quando invece precisa che si deroga alla regola contraria
posta dall’art. 58 del T.U.B. lo fa in maniera espressa nel testo della norma.
Infine, quanto ai requisiti per l’operatività della responsabilità solidale ex
art. 2560 c.c., si evidenzia che l’ultimo bilancio approvato da BPVi, prima del
crac, prevedeva espressamente un accantonamento di oltre 290 milioni di euro a
fronte di reclami e contenziosi su azioni BPVi, di talché Intesa SanPaolo,
nell’acquisirla al costo simbolico di un euro, era ben conscia dei debiti
risultanti dai libri contabili obbligatori, debiti dei quali dovrà essere
tenuta al pagamento.
Vedremo cosa deciderà il
Collegio: se verrà accolta la mia richiesta, i soci risparmiatori che
rappresento potranno far valere nei confronti di INTESA SANPAOLO, in solido con
gli imputati, il proprio credito risarcitorio connesso alla svalutazione e
perdita di valore delle azioni/obbligazioni.
VENETO BANCA, Consoli,
Trinca & C.
Purtroppo, non è ancora
ripartito il processo penale avanti al GUP del Tribunale di Treviso, dopo la
decisione di incompetenza del GUP di Roma, per i reati di ostacolo alla
vigilanza ed aggiotaggio a carico di Trinca, Consoli ed altri. Da fonti non
ufficiali, sembrerebbe che la Procura di Treviso abbia concluso le indagini e
stia per presentare la richiesta di rinvio a giudizio. Ritengo che il processo
ripartirà, a questo punto, dopo l’estate e con molta probabilità per fine anno (presumibilmente
novembre/dicembre 2019).
Nel frattempo, Vi ricordo che in
questi giorni verrà depositata la nuova perizia disposta dalla Corte d’Appello
di Venezia, in seguito al ricorso presentato dall’ex amministratore delegato
Vicenzo Consoli contro la Sentenza del 27 giugno 2018 con la quale – come è
noto - il Tribunale di Treviso ha dichiarato lo stato di insolvenza di Veneto
Banca.
Se verrà confermata la sentenza
trevigiana di stato di insolvenza di Veneto Banca, si farà strada sempre di più
la contestazione nei confronti di tutti gli ex amministratori e consigli di
amministrazione dell’era post Consoli fino al crac di Veneto Banca (quindi fino
alla messa in liquidazione coatta amministrativa dichiarata il 25.06.2017) dei
nuovi reati fallimentari per bancarotta, con termini di prescrizione di almeno
10 anni decorrenti dalla dichiarazione di stato di insolvenza.
FONDO
INDENNIZZO RISPARMIATORI (FIR)
Quanto al FONDO INDENNIZZO
RISPARMIATORI, dopo le ultime vicissitudini tra Governo e Unione Europea, la
questione sembra oramai definitivamente risolta, tant’è che siamo in trepida
attesa che vengano emanati (finalmente) i relativi Decreti attuativi per l’istituzione
della Commissione tecnica che dovrà giudicare le domande di ristoro e rendere
così operativo il Fondo.
Ricordo che nel testo approvato
nella Legge di Bilancio 2019 è previsto espressamente che “il FONDO
INDENNIZZO RISPARMIATORI eroga indennizzi a favore dei risparmiatori –
come definiti al capoverso successivo – che hanno subìto un
PREGIUDIZIO INGIUSTO da parte di banche e loro controllate
aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo
il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle
violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza,
buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.
“Hanno accesso alle
prestazioni del FIR i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori
individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di
volontariato e le associazioni di promozione sociale, nonché le microimprese,
come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un
totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle
azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche alla data del
provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi
causa”.
“La misura dell’indennizzo
per gli AZIONISTI è commisurata al 30% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per
ciascun risparmiatore, al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di
transazione con le banche, nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o
risarcimento”. Pertanto anche chi ha
sottoscritto l’Offerta Pubblica di Transazione (OPT) con le banche, avrà
diritto al rimborso del 30%, detratto ovviamente quanto ricevuto dalla
transazione.
“La misura dell’indennizzo per gli OBBLIGAZIONISTI SUBORDINATI è
commisurata al 95% del costo di acquisto, entro il limite
massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, al netto di
eventuali rimborsi
ricevuti a titolo di
transazione con le banche, nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o
risarcimento, nonché del differenziale cedole percepite rispetto a titoli di
Stato di durata equivalente”.
Il FIR avrà una dotazione
iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per
complessivi 1 miliardo e 575 milioni di euro, ed opererà entro limiti della
dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse; i risparmiatori
con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018 saranno soddisfatti con priorità
a valere sulla dotazione del FIR.
E’ quindi necessario presentare
apposita domanda/ricorso alla Commissione tecnica all’uopo istituita per
l’esame e l’ammissione delle domande, nelle quali è necessario dimostrare di
aver subito il PREGIUDIZIO INGIUSTO di cui sopra per avere accesso al rimborso
statale.
Bisogna affrettarsi, in quanto –
come detto – a breve verrà emanato il decreto attuativo del Fondo e vi sarà poco
tempo per presentare la domanda/ricorso, soprattutto in considerazione del
fatto che il Fondo di ristoro è destinato agli azionisti/obbligazionisti non
solo delle due banche venete, bensì di tutte le banche poste in liquidazione
coatta amministrativa nel periodo 17 novembre 2015 - 31 dicembre 2017,
ovverosia delle seguenti: Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza (e le loro
controllate quali Banca Apulia e Banca Nuova), Banca Etruria, Banca delle
Marche, Carichieti, Cariferrara, Banca Padovana, BCC di Pelaco, BCC Etrusca
Salernitana, BCC di Frascati, Banca Popolare delle Province Calabre, BCC Banca
Brutia, BCC di Altavilla e Credito cooperativo Interprovinciale Veneto.
Nel ricordare agli
Associati che non mi hanno ancora contattato, di farlo tempestivamente, Vi comunico che la
documentazione necessaria per redigere la domanda di ristoro del 30% è la
seguente:
•
Contratto di acquisto azioni/obbligazioni (se disponibile e già in possesso);
•
Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2014;
•
Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2015;
•
Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2016, o se disponibile l’estratto
dossier titoli più recente del 31.12.2017 e/o del 31.12.2018;
•
Questionario MIFID;
•
Eventuale accordo transattivo a suo tempo sottoscritto con la Banca (intendo
l’Offerta Pubblica di Transazione del 15% per Veneto Banca e dei 9 euro per
azione per Banca Popolare di Vicenza);
•
Scheda ISEE se inferiore ad € 35.000,00, riferita all’anno 2018, in modo
da avere priorità sul rimborso (se è superiore non serve produrre
nulla);
•
Per scrupolo, se inferiore ad € 35.000,00, anche l’ultima dichiarazione dei
redditi (presentazione di 730 e/o Mod. Unico e/o CUD).
Ulteriori aggiornamenti su: http://www.associazionesocibanchepopolari.it/
Cordiali saluti.
- Avv. Pietro Guidotto, Segretario Associazione Soci
Banche Popolari
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