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aggiornamento 1° maggio 2019

FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI

Finalmente via libera al Fondo Indennizzo Risparmiatori.

Dopo le polemiche degli ultimi giorni, e le varie indiscrezioni di un possibile dietrofront del Governo, finalmente l’art. 36 del Decreto Crescita approvato in questi giorni dal Consiglio dei Ministri ha inserito importanti modifiche alla Legge di Bilancio 2019 contenente le norme istitutive del Fondo Indennizzo Risparmiatori, confermando la nuova procedura di rimborso c.d. del DOPPIO BINARIO:

 

1° binario) indennizzi DIRETTI ed automatici a coloro che hanno avuto un reddito imponibile 2018 non superiore ad € 35.000,00 o in alternativa un patrimonio mobiliare sempre riferito al 2018 non superiore ad € 100.000,00. (Per patrimonio mobiliare si intende la somma dei saldi di vari titoli, come ad esempio del conto corrente, bancario o postale, di titoli di stato ed obbligazioni; in buona sostanza il patrimonio mobiliare comprende tutti gli investimenti liquidi, in denaro, quindi conti correnti, depositi, azioni, titoli di stato, investimenti assicurativi, ecc.).

Si precisa che la soglia del patrimonio mobiliare potrebbe essere in futuro elevata fino ad € 200.000,00, solo a seguito di specifica approvazione da parte della Commissione Europea, ma per il momento, spiega il Ministro Tria, “è rimasta ferma la precedente proposta di un patrimonio mobiliare fino a 100.000 per evitare ritardi nei rimborsi e poter partire in tempi rapidi, senza riaprire una interlocuzione formale con la Commissione che porterebbe via altre settimane di tempo”.

 

2° binario) Per tutti gli altri, cioè per coloro che non rientrano nelle suddette categorie di reddito o di patrimonio mobiliare, è previsto un ARBITRATO c.d. “semplificato in relazione al quale, nel decreto attuativo che verrà a breve emanato, saranno previste, in via non tassativa ma solo esemplificativa, le violazioni massive della legge sia civile che penale, in presenza delle quali si dovrebbe ritenere già fornita la prova del “misselling”, ovverosia di essere vittima di vendita fraudolenta, necessario presupposto per ottenere il ristoro statale.

In buona sostanza, si legge nel testo del Decreto Crescita “con il medesimo decreto è istituita e disciplinata una Commissione tecnica per: l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del FIR; la verifica delle violazioni massive, nonché della sussistenza del nesso di causalità tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori; l’erogazione dell’indennizzo da parte del FIR. Le suddette verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l’indennizzo può essere direttamente erogato”.

 

Si precisa che il Decreto Crescita, contenente le norme e le modifiche suddette, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri (GU Serie Generale n.100 del 30.04.2019) ed è entrato in vigore oggi 1° maggio 2019.

Tuttavia, affinché le norme ivi contenute divengano definitive, il Decreto Crescita, che è un decreto legge, nei prossimi 60 giorni dovrà essere convertito in legge nei due rami del Parlamento, dopodiché andrà emanato il tanto atteso decreto di attuazione da parte del MEF in coerenza alla nuova norma per dare piena operatività al Fondo Indennizzo Risparmiatori.

 

Nell’attesa che si completi il suddetto iter normativo, chi non lo avesse già fatto, è invitato a contattare lo scrivente per la consegna della documentazione necessaria per ottenere il ristoro del 30% del costo di acquisto se si tratta di azioni, oppure del 95% in caso di obbligazioni, che ricordo essere la seguente:

•             Contratto di acquisto azioni/obbligazioni (se disponibile e già in possesso);

•             Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2014;

•             Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2015;

•             Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2016;

•             Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2017;

•             Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2018 o eventualmente uno più recente;

•             Questionario MIFID;

•             Eventuale accordo transattivo a suo tempo sottoscritto con la Banca, intendo l’Offerta Pubblica di Transazione del 15% per Veneto Banca e dei 9 euro per azione per Banca Popolare di Vicenza (ricordo infatti che anche chi ha aderito alla transazione ha diritto di ottenere il rimborso statale, al netto di quanto già percepito dalla banca a seguito dell’accordo);

•            Documentazione attestante un reddito imponibile 2018 inferiore ad € 35.000,00 (presentazione di 730 e/o Mod. Unico e/o CUD);   OPPURE IN ALTERNATIVA  Consistenza patrimonio mobiliare inferiore ad € 100.000,00, riferita all’anno 2018  (PER POTER RIENTRARE NEL c.d. 1° BINARIO ED AVERE ACCESSO ALL’INDENNIZZO AUTOMATICO E DIRETTO).

 

Ulteriori dettagli nel proseguo, cordiali saluti.
Avv. Pietro Guidotto, Segretario Associazione Soci Banche Popolari

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aggiornamento 13 aprile 2019


FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI

Cari Soci/Risparmiatori,

oggi sono con rammarico a rettificare quanto detto nella mia precedente comunicazione del 08.04.2019, viste le ultime sconfortanti notizie.

Il promesso decreto attuativo sui rimborsi resta ad oggi congelato a seguito della dichiarazione del Vicepremier Di Maio secondo cui “Senza accordo con i risparmiatori (sottinteso, tutti i risparmiatori) non si fa nulla”, unita alle dichiarazioni del Vicepremier Salvini: “Il dossier è pronto, servono i decreti attuativi. Valuteremo le norme quando tutte le associazioni dei risparmiatori saranno d’accordo”.

Pertanto il Consiglio dei Ministri – al contrario di quanto era stato preannunciato a Roma appena qualche giorno fa, durante l’incontro tra le associazioni dei risparmiatori con il Premier Conte, il Ministro dell’Economia Tria ed altri autorevoli componenti governativi – ha BLOCCATO la proposta del «doppio binario» sugli indennizzi, finché tutte le associazioni non saranno d’accordo. Su 19 associazioni presenti al tavolo di concertazione di lunedì 08.04 con il Governo, solo due associazioni  (Noi che credevamo nella Popolare di Vicenza e Coordinamento don Torta) hanno votato NO alla soluzione del doppio binario proposta dal Ministro Tria, soluzione che tra l’altro inseriva indennizzi DIRETTI ed AUTOMATICI a coloro che hanno avuto un reddito imponibile 2018 non superiore ad € 35.000,00 o un patrimonio mobiliare sempre riferito al 2018 non superiore ad € 100.000,00, evitando così a molti risparmiatori truffati dalle banche di dover ricorrere all’ARBITRATO per dimostrare il c.d. misselling (ovverosia di essere stati vittima di vendita fraudolenta).

Per il momento, quindi, l’incontro tra le associazioni dei risparmiatori, compresa la nostra, ed il Governo si conclude con un niente di fatto. Nessun Decreto attuativo, nessuna manovra, nulla di nulla.

L’Associazione Soci Banche Popolari si è già mossa, inviando molteplici solleciti e richieste di spiegazioni al Governo ed al MEF, finalizzate a risolvere subito la situazione, emanando quanto prima i famosi decreti attuativi necessari per rendere finalmente operativo il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), prima che le risorse si perdano e vengano destinate ad altro.

Auspicando che la situazione di possa sbloccare in breve tempo, per il momento l’unico requisito per avere accesso prioritario al Fondo, come indicato nella Legge di Bilancio 2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30.12.2018, rimane la Scheda ISEE non superiore ad euro 35.000,00, dopo aver dimostrato di aver “… subito un PREGIUDIZIO INGIUSTO da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza …”.

Tutte le altre proposte relative a “doppio binario” ed ad una sorta di “automatismo” nei rimborsi rimangono semplici “chiacchere” e promesse disattese.

Maggiori aggiornamenti nel proseguo.

Cordiali saluti.
Avv. Pietro Guidotto, Segretario Associazione Soci Banche Popolari

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aggiornamento 08 aprile 2019


FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI 

Oggi lunedì 08.04.2019 si è tenuto a Roma l’incontro tra le Associazioni dei Soci/Risparmiatori truffati dalle banche ed il Governo, presenti il Premier prof. avv. Giuseppe Conte, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, prof. Giovanni Tria, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, i sottosegretari Massimo Bitonci e Alessio Villarosa.

L’incontro era finalizzato a stabilire e concordare la normativa da emanare per dare finalmente attuazione al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), istituito con Legge di Bilancio 2019. Nell’occasione, il Premier ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze hanno illustrato alle associazioni dei risparmiatori l’intesa raggiunta con la Commissione Europea, per evitare di cadere nella “trappola” degli aiuti di Stato, che esporrebbe i risparmiatori a dover restituire il ristoro eventualmente ricevuto a seguito della procedura d’infrazione da parte della UE.

La proposta di legge prevede una sorta di DOPPIO BINARIO: 1°) indennizzi DIRETTI ed automatici a coloro che hanno avuto un reddito imponibile 2018 non superiore ad € 35.000,00 o un patrimonio mobiliare sempre riferito al 2018 non superiore ad € 100.000,00. (Per patrimonio mobiliare si intende la somma dei saldi di vari titoli, come ad esempio del conto corrente, bancario o postale, di titoli di stato ed obbligazioni; in buona sostanza il patrimonio mobiliare comprende tutti gli investimenti liquidi, in denaro, quindi conti correnti, depositi, azioni, titoli di stato, investimenti assicurativi, ecc.).

2°) Per tutti gli altri, cioè per coloro che non rientrano nelle suddette categorie, è previsto un ARBITRATO c.d. “semplificato in relazione al quale, nel decreto attuativo che verrà a breve emanato, saranno previste, in via non tassativa ma solo esemplificativa, le violazioni massive, della legge sia civile che penale, in presenza delle quali si dovrebbe ritenere già fornita la prova del “misselling”, ovverosia di essere vittima di vendita fraudolenta, necessario presupposto per ottenere il ristoro statale.

Il Governo si è impegnato già nel Consiglio dei Ministri di domani 09.04.2019 o comunque entro la corrente settimana ad emanare le linee guida del tanto atteso decreto attuativo, che dovrebbe essere pubblicato conseguentemente dal MEF a firma del Ministro Tria.

Nell’attesa, auspicando che la situazione si sblocchi in tempi rapidi, chi non lo avesse già fatto, è invitato a contattare lo scrivente per la consegna della documentazione necessaria per ottenere il ristoro del 30% del valore di acquisto se si tratta di azioni, oppure del 95% in caso di obbligazioni, che ricordo essere la seguente:

•             Contratto di acquisto azioni/obbligazioni (se disponibile e già in possesso);

•             Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2014;

•             Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2015;

•             Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2016, o se disponibile l’estratto dossier titoli più recente del 31.12.2017 e/o del 31.12.2018;

•             Questionario MIFID;

•             Eventuale accordo transattivo a suo tempo sottoscritto con la Banca, intendo l’Offerta Pubblica di Transazione del 15% per Veneto Banca e dei 9 euro per azione per Banca Popolare di Vicenza (ricordo infatti che anche chi ha aderito alla transazione ha diritto di ottenere il rimborso statale, al netto di quanto già percepito dalla banca a seguito dell’accordo);

•            Documentazione attestante un reddito imponibile 2018 inferiore ad € 35.000,00 (presentazione di 730 e/o Mod. Unico e/o CUD);

•            Consistenza patrimonio mobiliare inferiore ad € 100.000,00, riferita all’anno 2018;

•            Per scrupolo, Scheda ISEE riferita all’anno 2018.

Con particolare riferimento alla documentazione comprovante i requisiti reddituali (dichiarazione redditi, consistenza patrimonio mobiliare e/o scheda ISEE), si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo decreto attuativo per capire quale sia quella più opportuna da produrre per avere accesso prioritario ed immediato al ristoro.

Maggiori dettagli nel proseguo, cordiali saluti.
Avv. Pietro Guidotto, Segretario Associazione Soci Banche Popolari

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aggiornamento 21 marzo 2019

Processo penale contro gli ex vertici di

BANCA POPOLARE DI VICENZA, Zonin & C.

Resoconto udienze tenutesi dal 24 gennaio al 21 marzo 2019

Nel corso delle udienze del 24, 29 e 31 gennaio, le difese degli imputati hanno sollevato numerose questioni concernenti le costituzioni di parte civile formalizzate sia nell’udienza preliminare che in quella dibattimentale del 1° dicembre 2018. I difensori delle parti civili hanno discusso dette questioni nelle udienze del 31 gennaio, 7, 8 e 12 febbraio.

All’udienza del 21 marzo 2019, il Tribunale di Vicenza, decidendo su tali questioni, ha ammesso la costituzione di parte civile dei soci risparmiatori per il solo reato di aggiotaggio, previsto dall’art. 2637 c.c., escludendo la possibilità di costituirsi anche per il reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza, di cui all’art. 2638 c.c., ravvisando per tale ultimo reato la legittimazione a farlo esclusivamente a Banca d’Italia e Consob, quali Enti pubblici offesi dal reato di ostacolo.

Del resto, come evidenziato dal Collegio, nella situazione processuale delineata in questo processo dalla pubblica accusa, l’area del danno in cui i soci risparmiatori (azionisti ed obbligazionisti) si dolgono – anche a seguito delle condotte contestate come ostacolo alla vigilanza – coincide specularmente con l’area del danno azionata con riguardo alle contestazioni elevate con riferimento all’aggiotaggio ed al falso in prospetto. Con la conseguenza che, in caso di ammissione delle richieste di costituzione di parte civile anche per le fattispecie di ostacolo, si perverrebbe sostanzialmente ad una duplicazione di poste risarcitorie per le parti private. In buona sostanza, il danno economico patito dai soci risparmiatori a seguito dell’aggiotaggio è il medesimo provocato dall’ostacolo alla vigilanza, essendo stato l’ostacolo alla vigilanza strumentale all’aggiotaggio provocato.

Infine, per quanto concerne la legittimazione a costituirsi parte civile dei risparmiatori sottoscrittori di accordo transattivo con la Banca Popolare di Vicenza, il Collegio ha escluso definitivamente gli stessi dalla possibilità di farlo, precisando al riguardo che si trattava di transazione “tombale” volta a tacitare, nell’azionista, le pretese risarcitorie di qualsivoglia natura connesse al possesso di azioni BPVi, a prescindere dal fatto che le azioni fossero state calcolate o meno ai fini dell’indennizzo, in quanto la rinuncia all’azione comprendeva anche tale quota di azioni. Si legge infatti nell’ordinanza di esclusione: “gli aderenti alla transazione hanno, dunque, espresso una rinuncia piena e incondizionata a qualsiasi pretesa – ivi compresa quella risarcitoria connessa a fatti di reato – sia in sede penale sia in sede civile e sia nei confronti della Banca che dei suoi amministratori o dipendenti”.

Alla luce di quanto sopra, le parti civili costituite ed oggi ammesse sono in totale 8.277.

Orbene, all’udienza del 21 marzo, dopo la lettura dell’ordinanza di cui sopra e superate le questioni ed eccezioni di esclusione delle parti civili, si è aperta la discussione sulle altre questioni.

Per quanto riguarda i soci risparmiatori che assisto, ho reiterato al Tribunale collegiale la mia richiesta di chiamare in causa come Responsabile Civile Banca Intesa SanPaolo, in modo che in caso di condanna di Zonin e C., BANCA INTESA sia condannata a pagare in solido con gli imputati tutti i danni patiti dai Risparmiatori che rappresento.

 

In sintesi, il presupposto della chiamata in causa di Banca Intesa SanPaolo a risarcire gli azionisti/obbligazionisti va infatti ravvisata nell’art. 2560 c.c., norma che non viene affatto derogata dal D.L. 99/2017, e la quale prevede chiaramente che “nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”. Sul punto peraltro numerose e recenti pronunce (anche del Tribunale Civile di Vicenza) hanno statuito che: “l’art. 3 del D.L. n. 99 del 2017, che disciplina l’ambito della cessione di azienda definendone l’oggetto ed escludendo dal medesimo eventuali obblighi risarcitori, non prevede tuttavia alcuna espressa deroga all’art. 2560 comma 2 c.c., sicché quest’ultima norma continuerebbe a regolare i rapporti tra il cessionario ed i soggetti terzi, sommandosi ex lege alla responsabilità del cedente quella solidale del cessionario e determinandosi così la «strutturale dissociazione» tra l’oggetto del negozio di cessione come designato dall’accordo contrattuale ed il regime di responsabilità verso terzi”. Conseguentemente la limitazione di responsabilità per i debiti pregressi vale solo nei rapporti tra le parti del negozio (il contratto di cessione di azienda del 16.06.2017) e non già nei confronti dei terzi creditori, quali sono appunto i soci risparmiatori.

Come se ciò non bastasse, l’art. 2560, comma 2 c.c., configura un accollo ex lege tra cedente e cessionario per i debiti dell’azienda ceduta che non può essere impedito con un contratto privato, perché altrimenti sarebbe fin troppo facile costruire un’operazione (simulata o no) di compravendita in frode alle ragioni creditorie dei creditori della cedente. Del resto, non è certo pensabile che il legislatore, specie nell’ambito di un’operazione complessa e delicata su cui hanno sicuramente lavorato i migliori dirigenti e funzionari ministeriali e illustri studi legali per conto delle banche coinvolte, abbia dimenticato di escludere espressamente l’operatività dell’art. 2560 c.c.

Se la deroga non è stata inserita, è perché non era voluta, e valga come conferma il fatto che l’art. 3 del D.L. 99/2017 quando invece precisa che si deroga alla regola contraria posta dall’art. 58 del T.U.B. lo fa in maniera espressa nel testo della norma. Infine, quanto ai requisiti per l’operatività della responsabilità solidale ex art. 2560 c.c., si evidenzia che l’ultimo bilancio approvato da BPVi, prima del crac, prevedeva espressamente un accantonamento di oltre 290 milioni di euro a fronte di reclami e contenziosi su azioni BPVi, di talché Intesa SanPaolo, nell’acquisirla al costo simbolico di un euro, era ben conscia dei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori, debiti dei quali dovrà essere tenuta al pagamento.

 

Vedremo cosa deciderà il Collegio: se verrà accolta la mia richiesta, i soci risparmiatori che rappresento potranno far valere nei confronti di INTESA SANPAOLO, in solido con gli imputati, il proprio credito risarcitorio connesso alla svalutazione e perdita di valore delle azioni/obbligazioni.

 

VENETO BANCA, Consoli, Trinca & C.

Purtroppo, non è ancora ripartito il processo penale avanti al GUP del Tribunale di Treviso, dopo la decisione di incompetenza del GUP di Roma, per i reati di ostacolo alla vigilanza ed aggiotaggio a carico di Trinca, Consoli ed altri. Da fonti non ufficiali, sembrerebbe che la Procura di Treviso abbia concluso le indagini e stia per presentare la richiesta di rinvio a giudizio. Ritengo che il processo ripartirà, a questo punto, dopo l’estate e con molta probabilità per fine anno (presumibilmente novembre/dicembre 2019).

Nel frattempo, Vi ricordo che in questi giorni verrà depositata la nuova perizia disposta dalla Corte d’Appello di Venezia, in seguito al ricorso presentato dall’ex amministratore delegato Vicenzo Consoli contro la Sentenza del 27 giugno 2018 con la quale – come è noto - il Tribunale di Treviso ha dichiarato lo stato di insolvenza di Veneto Banca.

Se verrà confermata la sentenza trevigiana di stato di insolvenza di Veneto Banca, si farà strada sempre di più la contestazione nei confronti di tutti gli ex amministratori e consigli di amministrazione dell’era post Consoli fino al crac di Veneto Banca (quindi fino alla messa in liquidazione coatta amministrativa dichiarata il 25.06.2017) dei nuovi reati fallimentari per bancarotta, con termini di prescrizione di almeno 10 anni decorrenti dalla dichiarazione di stato di insolvenza.

 

FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI (FIR)

Quanto al FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI, dopo le ultime vicissitudini tra Governo e Unione Europea, la questione sembra oramai definitivamente risolta, tant’è che siamo in trepida attesa che vengano emanati (finalmente) i relativi Decreti attuativi per l’istituzione della Commissione tecnica che dovrà giudicare le domande di ristoro e rendere così operativo il Fondo.

Ricordo che nel testo approvato nella Legge di Bilancio 2019 è previsto espressamente che il FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI eroga indennizzi a favore dei risparmiatori – come definiti al capoverso successivo – che hanno subìto un PREGIUDIZIO INGIUSTO da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

“Hanno accesso alle prestazioni del FIR i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, nonché le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa”.

La misura dell’indennizzo per gli AZIONISTI è commisurata al 30% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche, nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento”. Pertanto anche chi ha sottoscritto l’Offerta Pubblica di Transazione (OPT) con le banche, avrà diritto al rimborso del 30%, detratto ovviamente quanto ricevuto dalla transazione.

La misura dell’indennizzo per gli OBBLIGAZIONISTI SUBORDINATI è commisurata al 95% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, al netto di eventuali rimborsi

ricevuti a titolo di transazione con le banche, nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento, nonché del differenziale cedole percepite rispetto a titoli di Stato di durata equivalente”.

Il FIR avrà una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per complessivi 1 miliardo e 575 milioni di euro, ed opererà entro limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse; i risparmiatori con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018 saranno soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR.

E’ quindi necessario presentare apposita domanda/ricorso alla Commissione tecnica all’uopo istituita per l’esame e l’ammissione delle domande, nelle quali è necessario dimostrare di aver subito il PREGIUDIZIO INGIUSTO di cui sopra per avere accesso al rimborso statale.

Bisogna affrettarsi, in quanto – come detto – a breve verrà emanato il decreto attuativo del Fondo e vi sarà poco tempo per presentare la domanda/ricorso, soprattutto in considerazione del fatto che il Fondo di ristoro è destinato agli azionisti/obbligazionisti non solo delle due banche venete, bensì di tutte le banche poste in liquidazione coatta amministrativa nel periodo 17 novembre 2015 - 31 dicembre 2017, ovverosia delle seguenti: Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza (e le loro controllate quali Banca Apulia e Banca Nuova), Banca Etruria, Banca delle Marche, Carichieti, Cariferrara, Banca Padovana, BCC di Pelaco, BCC Etrusca Salernitana, BCC di Frascati, Banca Popolare delle Province Calabre, BCC Banca Brutia, BCC di Altavilla e Credito cooperativo Interprovinciale Veneto.

 

Nel ricordare agli Associati che non mi hanno ancora contattato, di farlo tempestivamente, Vi comunico che la documentazione necessaria per redigere la domanda di ristoro del 30% è la seguente:

 

•             Contratto di acquisto azioni/obbligazioni (se disponibile e già in possesso);

•             Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2014;

•             Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2015;

•             Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2016, o se disponibile l’estratto dossier titoli più recente del 31.12.2017 e/o del 31.12.2018;

•             Questionario MIFID;

•             Eventuale accordo transattivo a suo tempo sottoscritto con la Banca (intendo l’Offerta Pubblica di Transazione del 15% per Veneto Banca e dei 9 euro per azione per Banca Popolare di Vicenza);

•             Scheda ISEE se inferiore ad € 35.000,00, riferita all’anno 2018, in modo da avere priorità sul rimborso (se è superiore non serve produrre nulla);

•             Per scrupolo, se inferiore ad € 35.000,00, anche l’ultima dichiarazione dei redditi (presentazione di 730 e/o Mod. Unico e/o CUD).

 

Ulteriori aggiornamenti su: http://www.associazionesocibanchepopolari.it/

 

Cordiali saluti.

- Avv. Pietro Guidotto, Segretario Associazione Soci Banche Popolari

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aggiornamento 04 gennaio 2019

FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI (FIR)

Buone notizie per i Soci Risparmiatori azionisti/obbligazionisti truffati dalle Banche, il Fondo di Ristoro è finalmente Legge.

Come è noto, infatti, il 29 dicembre 2018 è stata approvata la Legge di Bilancio 2019 che contiene le norme istitutive del FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI (FIR).

La versione definitiva del FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI non prevede più la necessità di adire il Giudice o l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF-Consob), bensì prevede l’istituzione di una apposita Commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande, commissione che verrà creata con apposito Decreto attuativo entro il 31.01.2019.

Nel testo approvato è previsto espressamente che il FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI eroga indennizzi a favore dei risparmiatori – come definiti al capoverso successivo – che hanno subìto un PREGIUDIZIO INGIUSTO da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

“Hanno accesso alle prestazioni del FIR i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, nonché le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa”.

La misura dell’indennizzo per gli azionisti è commisurata al 30% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche, nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento”. Pertanto anche chi ha sottoscritto l’Offerta Pubblica di Transazione (OPT) con le banche, avrà diritto al rimborso del 30%, detratto ovviamente quanto ricevuto dalla transazione.

La misura dell’indennizzo per gli obbligazionisti subordinati è commisurata al 95% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche, nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento, nonché del differenziale cedole percepite rispetto a titoli di Stato di durata equivalente”.

Il FIR avrà una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per complessivi 1 miliardo e 575 milioni di euro, ed opererà entro limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse; i risparmiatori con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018 saranno soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR.

Tanto premesso, nell’attesa che venga emanato entro il 31 gennaio 2019 il Decreto attuativo sopra citato, invito tutti i Soci Risparmiatori a contattarmi quanto prima per ottenere maggiori informazioni e raccogliere la documentazione necessaria per predisporre la domanda di indennizzo.

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Cordiali saluti.

- Avv. Pietro Guidotto, Segretario Associazione Soci Banche Popolari

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aggiornamento 15 dicembre 2018

Processo penale contro gli ex vertici di

BANCA POPOLARE DI VICENZA, Zonin & C.

Resoconto udienza del 15 dicembre 2018

Sabato 15 dicembre 2018 si è tenuta la seconda udienza dibattimentale avanti al Tribunale collegiale di Vicenza, nel corso della quale vi sono state numerose altre costituzioni di parte civile “tardive”, compresa quella della Regione Veneto, nonostante il Tribunale avesse già comunicato alla scorsa udienza del 1° dicembre 2018 che la possibilità di farlo era definitivamente chiusa.

Ed infatti dopo circa un’ora di camera di consiglio, il Tribunale ha rigettato tutte le ulteriori richieste di costituzione parte civile presentate all’udienza di sabato 15.12.2018, in quanto tardive e presentate oltre il termine massimo consentito, termine che infatti era già spirato con l’udienza del 1° dicembre scorso. Si ribadisce pertanto che: chi è dentro è dentro, chi è rimasto fuori e non si è costituito entro il 1° dicembre 2018, NON avrà più altre possibilità di inserirsi nel processo penale, e quindi NON avrà alcuna possibilità di chiedere un risarcimento danni a Zonin & C. per i reati perpetrati. Tra i grandi esclusi anche la Regione Veneto, che non potrà più chiedere alcun risarcimento danni agli imputati per i reati commessi.

Per il resto, con apposito decreto correttivo, il Tribunale ha corretto i numerosi errori materiali rilevati negli allegati al decreto disponente il rinvio a giudizio degli imputati dal GUP al Tribunale collegiale, comunicando il calendario delle prossime udienze che si terranno presso l’Aula bunker di Mestre-Venezia, sia per ragioni di spazio che di sicurezza. Sono state infatti già calendarizzate ben 39 udienze dal 24.01.2019 al 16.07.2019, circa due udienze a settimana, in quanto l’intenzione del Collegio è quella di arrivare a Sentenza il prima possibile, forse già prima dell’estate 2019.

I Soci/Risparmiatori costituiti parte civile possono quindi ben sperare di ottenere finalmente giustizia, e quindi una condanna risarcitoria a loro favore in tempi record, prima che lo spettro della prescrizione dei reati si faccia avanti.

La prossima udienza è quindi fissata per il giorno 24 gennaio 2019 ore 10.00 a Mestre, e sarà dedicata alle eccezioni degli imputati sulle costituzioni di parte civile ammesse al processo.

Vedremo cosa si “inventeranno” questa volta le difese di Zonin & C. per cercare di eliminare le richieste risarcitorie di circa 10.000 parti civili costituite.

Per quanto riguarda infine la mia richiesta al Tribunale collegiale di chiamare in causa come Responsabile Civile Banca Intesa San Paolo, Consob, Banca d’Italia e le plurime compagnie assicurative di Zonin e compagni, questa verrà trattata all’esito delle eccezioni degli imputati sulle costituzioni di parte civile, a grandi linee mi è stato comunicato per metà febbraio. Mi auspico che la stessa venga accolta, quantomeno quella contro Banca Intesa, in modo che in caso di condanna di Zonin e C., BANCA INTESA sia condannata a pagare in solido con gli imputati tutti i danni patiti dai Risparmiatori che rappresento.

 

VENETO BANCA, Consoli, Trinca & C.

Non è ancora ripartito il processo penale avanti al GUP del Tribunale di Treviso, dopo la decisione di incompetenza del GUP di Roma, per i reati di ostacolo alla vigilanza ed aggiotaggio a carico di Trinca, Consoli ed altri. Ritengo che il processo ripartirà con molta probabilità con l’anno nuovo (presumibilmente marzo/aprile 2019).

Nel frattempo, nei giorni scorsi la Corte d’Appello di Venezia ha accolto la richiesta dei legali dell’ex amministratore delegato Vincenzo Consoli, l’unico che ha impugnato la Sentenza del 27 giugno 2018 con la quale – come è noto – il Tribunale di Treviso ha dichiarato lo stato di insolvenza di Veneto Banca, disponendo un supplemento di perizia per dimostrare che l’insolvenza non sussisteva.

E’ stato infatti nominato quale consulente il Prof. Lorenzo Caprio, docente dell’Università Cattolica di Milano, che assumerà l’incarico nella prossima udienza fissata avanti la Corte d’Appello di Venezia per il giorno 18.12.2018. Egli sarà chiamato ad accertare se Veneto Banca, al momento della messa in liquidazione, il 25 giugno 2017, era insolvente come ha affermato con la sentenza di primo grado il tribunale fallimentare trevigiano, o se non lo era, come invece sostiene la difesa di Consoli, secondo cui gli 1,6 miliardi di patrimonio netto erano sufficienti, anche in un’ottica liquidatoria, a fra fronte ai creditori. Al Prof. Caprio sarà quindi affidato il compito di rifare i conti e di “determinare l’ammontare delle passività e dell’attivo di Veneto Banca alla data del 25 giugno 2017”, questo il quesito disposto dalla corte veneziana.

Duro colpo di scena per i Soci Risparmiatori e per la Procura della Repubblica di Treviso, che rallenta di fatto l’indagine già avviata per bancarotta per distrazione nei confronti di tutti gli ex amministratori e consigli di amministrazione dell’era post Consoli fino al crac di Veneto Banca, ovverosia fino alla messa in liquidazione coatta amministrativa dichiarata appunto il 25.06.2017.

 

FONDO DI RISTORO VITTIME DI REATI FINANZIARI 

Quanto al “Fondo di Ristoro Vittime di Reati Finanziari”, si rammenta che in questi giorni è in fase di approvazione definitiva la Legge di Bilancio che contiene appunto le relative norme di istituzione, di dotazione finanziaria e di funzionamento di siffatto Fondo.

In particolare, leggendo il disegno di legge in corso di approvazione risulta che viene istituito “nello stato di previsione del MEF, con una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, un Fondo di ristoro, per i risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto in relazione a specifiche operazioni di investimento.

Per DANNO INGIUSTO si intende quello RICONOSCIUTO con sentenza del giudice o con pronuncia dell’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di azioni emesse da banche aventi sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018. I casi più significativi, in termini di soggetti coinvolti, riguardano la Banca popolare di Vicenza e Veneto banca, di cui è stata decretata la liquidazione coatta amministrativa nel giugno 2017 (decreto legge n. 99 del 2017).

La definizione dei risparmiatori che possono accedere al fondo … si tratta di persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, nonché i coltivatori diretti che abbiano acquistato le azioni di banche definite dal comma 1. Oltre ai soggetti che hanno effettivamente investito nel capitale di banche poste in liquidazione nell'ultimo biennio, hanno parimenti accesso al fondo i loro successori mortis causa, nonché il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso delle predette azioni, a seguito di trasferimento con atto tra vivi”.

Inoltre – prosegue il testo del disegno di legge – “Ulteriori condizioni per la gestione del Fondo prevedono che:

- la domanda all’autorità giudiziaria ordinaria o all’ACF debba essere presentata entro il 30 giugno 2019;

- la misura del ristoro erogato entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, corrisponda al 30 per cento dell’importo onnicomprensivo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce dell'autorità giudiziaria o dell'ACF, dedotti i dividendi percepiti;

- il ristoro non sia cumulabile con altre forme di indennizzo … ma resti impregiudicato il diritto dei risparmiatori di agire in giudizio per il risarcimento della parte di danno eccedente il ristoro;

- il Fondo operi entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione della domanda avanti l’autorità giudiziaria ordinaria o l’ACF e sia surrogato nei diritti del risparmiatore per l’importo corrisposto”.

Anche chi a suo tempo ha aderito all’Offerta Pubblica di Transazione (OPT), avrà diritto di accedere al Fondo di Ristoro, infatti è prevista “una disciplina specifica per quei risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive da banche poi poste in liquidazione e, dunque, oggetto del Fondo di ristoro in esame. Poiché il ristoro garantito dal Fondo potrebbe risultare anche significativamente superiore al corrispettivo incassato da coloro che hanno a suo tempo aderito ad offerte transattive, a tali risparmiatori si consente di proporre la domanda di risarcimento del danno nel rispetto dei limiti di 100.000 euro complessive e del 30 per cento dell'importo riconosciuto da sentenze dell'autorità giudiziaria o pronunce dell'ACF, dedotti gli importi già liquidati al risparmiatore in esecuzione della transazione.

I soggetti che presentano domanda al Fondo dopo aver aderito ad accordi transattivi sono postergati nell'erogazione del rimborso ai risparmiatori il cui danno ingiusto è stato riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), fatta eccezione per coloro per cui risulti un valore dell’ISEE inferiore a 35 mila euro nell’anno 2018.

 

Quindi, riassumendo, si tratterà di un ristoro pari al 30% – con un tetto massimo di euro 100.000 – di quanto riconosciuto da un provvedimento giudiziale e/o arbitrale, ovverosia di quanto riconosciuto con sentenza del Giudice o con pronuncia dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Avranno accesso al Fondo sia gli azionisti che gli obbligazionisti subordinati, inoltre si darà la priorità, nella trattazione delle richieste di erogazione del ristoro, alle domande presentate dai risparmiatori che hanno un valore dell’ISEE non superiore ad € 35.000 nell’anno 2018, e potranno accedere anche coloro che avevano aderito alla transazione con la banca, in tal caso dal ristoro statale andrà dedotto quanto incassato in sede di transazione.

Il suddetto rimborso statale del 30% sarà solo un “acconto”, ben potendo ciascuno ottenere il restante 70% e/o altre somme dalla domanda di insinuazione al passivo delle banche venete il liquidazione coatta amministrativa, dalla costituzione di parte civile nei processi penali, dalle cause contro le società di revisione, dalle cause civili proseguite contro la cessionaria Banca Intesa, dalle azioni promosse individualmente per le c.d. “operazioni baciate”, ecc., non ci sono pertanto clausole tombali di “salva banche” o altro, o di rinuncia alle cause ed ai processi in corso.

 

Tanto premesso, invito tutti i Soci Risparmiatori, interessati a presentare la domanda di accesso al Fondo di Ristoro suddetto, a contattarmi per tempo per iniziare a predisporre il ricorso all’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), al fine di ottenere la pronuncia necessaria per poter avere poi accesso al suddetto Fondo di Ristoro, in quanto condizione indispensabile per ottenere il ristoro statale del 30% sarà la dimostrazione di aver subito un danno ingiusto “in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento”.

Cordiali saluti.

- Avv. Pietro Guidotto, Segretario Associazione Soci Banche Popolari

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aggiornamento 1° dicembre 2018

Processo penale contro gli ex vertici di

BANCA POPOLARE DI VICENZA, Zonin & C.

Resoconto udienza del 1° dicembre 2018

Il 1° dicembre 2018 – a distanza di un anno dall’inizio dell’udienza preliminare avanti al GUP Dott. Roberto Venditti – si è tenuta la tanto attesa prima udienza dibattimentale avanti al Tribunale di Vicenza in composizione collegiale.

Il Collegio chiamato a giudicare Giovanni ZONIN – presidente della banca per ben 19 anni – ed altri cinque ex amministratori dell’istituto, Emanuele GIUSTINI, Paolo MARIN, Massimiliano PELLEGRINI, Andrea PIAZZETTA e Giuseppe ZIGLIOTTO, oltre alla stessa BANCA POPOLARE DI VICENZA s.p.a. in Liquidazione Coatta Amministrativa, accusati a vario titolo di aggiotaggio, ostacolo all’autorità di vigilanza e falso in prospetto informativo, è composto dal Presidente Dott. Lorenzo Miazzi e dai Giudici Dott.ssa Deborah De Stefano e Dott.ssa Elena Garbo.

All’udienza sono state di diritto ammesse tutte le parti civili, già precedentemente costituite ed ammesse avanti al Giudice per l’Udienza Preliminare (oltre 7.000 parti civili), nonché sono state acquisite nuove richieste di costituzione delle parti civili, circa altre 3.000. Per queste ultime il Tribunale collegiale deciderà nelle prossime udienze se ammetterle oppure no, a seguito delle eccezioni che le difese degli imputati si sono riservate di fare, disponendo già che da questo momento in avanti non è più consentito costituirsi parte civile, dichiarando definitivamente chiusa tale possibilità: chi è dentro è dentro, chi è rimasto fuori e non si è costituito entro il 1° dicembre 2018, NON avrà più altre possibilità di inserirsi nel processo penale, e quindi NON avrà alcuna possibilità di chiedere un risarcimento danni a Zonin & C. per i reati perpetrati.

Essendo emersi numerosi errori negli allegati al decreto disponente il rinvio a giudizio dei predetti imputati dal GUP al Tribunale collegiale, consistente in errori di battitura dei nominativi delle parti costituite, dei difensori, ecc. (si tratta infatti di un allegato lungo oltre 200 pagine contenente le numerose parti civili già costituite ed ammesse all’udienza preliminare), il Collegio giudicante ha rinviato al 15.12.2018, ad ore 10.00, per emanare un decreto correttivo al fine di poter poi agevolmente individuare correttamente le parti civili presenti al processo, evitando ulteriori problematiche di identificazione, giocoforza causate dalla mole delle parti presenti al processo (oltre 500 avvocati che rappresentano tra parti già costituite e nuove parti costituende circa 10.000 risparmiatori).

Inoltre, il Tribunale ha già anticipato che per questioni logistiche e di sicurezza, le prossime udienze del 2019 non si celebreranno presso il Tribunale di Vicenza (a Borgo Berga), bensì si terranno presso l’Aula bunker di Padova o di Mestre.

Infine, per quello che mi riguarda, comunico che all’udienza ho depositato le costituzioni di parte civile per tutti i nuovi Associati che nei giorni scorsi mi hanno conferito mandato, nonché ho depositato una cospicua memoria difensiva a vantaggio dei miei assistiti contenente la richiesta al Tribunale collegiale di chiamare in causa come Responsabile Civile Banca Intesa San Paolo, Consob, Banca d’Italia e le plurime compagnie assicurative di Zonin e compagni, auspicando che il Collegio Giudicante assuma una decisione diversa e più favorevole rispetto al GUP, anche a fronte delle più recenti pronunce da me ottenute dai Tribunali civili del Triveneto in merito alla possibilità di proseguire i processi civili contro Banca Intesa, in modo che in caso di condanna di Zonin e C., BANCA INTESA sia condannata a pagare in solido con gli imputati tutti i danni patiti dai Risparmiatori che rappresento.

 

VENETO BANCA, Consoli, Trinca & C.

Non è ancora ripartito il processo penale avanti al GUP del Tribunale di Treviso, dopo la decisione di incompetenza del GUP di Roma, per i reati di ostacolo alla vigilanza ed aggiotaggio a carico di Trinca, Consoli ed altri.

Ritengo che il processo ripartirà con molta probabilità con l’anno nuovo (presumibilmente marzo/aprile 2019), anche in ragione del fatto che in questi giorni la Corte d’Appello di Venezia è impegnata a decidere sul ricorso presentato dall’ex amministratore delegato Vicenzo Consoli contro la Sentenza del 27 giugno 2018 con la quale – come è noto - il Tribunale di Treviso ha dichiarato lo stato di insolvenza di Veneto Banca.

All’udienza scorsa del 18 ottobre 2018, infatti la difesa di Consoli aveva chiesto alla Corte d’Appello di acquisire alcuni dati da Banca d’Italia, dati che dovevano essere forniti entro l’udienza del 22.11.2018, al fine di disporre come richiesto da Consoli un supplemento di perizia per dimostrare che l’insolvenza non sussisteva. Sul punto la Corte d’Appello di Venezia si dovrebbe pronunciare la settimana prima di Natale, se disporre il supplemento di perizia oppure confermare la sentenza trevigiana di stato di insolvenza.

Nel frattempo, la Procura della Repubblica di Treviso ha già avviato un’indagine per bancarotta per distrazione, in termini tecnici la bancarotta fraudolenta patrimoniale si ha quando l’imprenditore, gli amministratori, il direttore generale, i sindaci, ecc. prima del fallimento o prima della liquidazione coatta amministrativa, distraggono, occultano, dissimulano, distruggono o dissipano in tutto o in parte i beni dell’imprenditore o della società e/o espongono o riconoscono passività inesistenti per recare pregiudizio ai creditori.

La contestazione dei nuovi reati fallimentari per bancarotta allungherà senz’altro i termini di prescrizione, che sono di almeno 10 anni decorrenti dalla dichiarazione di stato di insolvenza.

Presumo che tale secondo e nuovo filone accusatorio, che vede potenzialmente coinvolti tutti gli ex amministratori e consigli di amministrazione dell’era post Consoli fino al crac di Veneto Banca, ovverosia fino alla messa in liquidazione coatta amministrativa dichiarata il 25.06.2017, sfocerà in una richiesta di rinvio a giudizio presumibilmente per la primavera del 2019. 

 

FONDO DI RISTORO VITTIME DI REATI FINANZIARI

Quanto al “Fondo di Ristoro Vittime di Reati Finanziari”, dopo gli ultimi incontri avuti a Roma con i Sottosegretari del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), On. Massimo Bitonci (Lega Nord) e On. Matteo Alessio Villarosa (M5S), e gli ultimi emendamenti mandati e scambiati dalle associazioni (compresa l’ASSOCIAZIONE SOCI BANCHE POPOLARI, da me qui rappresentata), il testo della legge di ristoro è quasi definitivo e pronto per essere portato all’approvazione nella Legge Finanziaria di fine anno.

A grandi linee, come già più volte detto ed anticipato, secondo le intenzioni e le promesse dell’attuale Governo, si tratterà di un ristoro pari al 30% – con un tetto massimo di euro 100.000 – di quanto riconosciuto da un provvedimento giudiziale e/o arbitrale, ovverosia di quanto riconosciuto con sentenza del Giudice o con pronuncia dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Avranno accesso al Fondo sia gli azionisti che gli obbligazionisti subordinati, inoltre si darà la priorità, nella trattazione delle richieste di erogazione del ristoro, alle domande presentate dai risparmiatori che hanno un valore dell’ISEE non superiore ad € 35.000 nell’anno 2018, mentre la dotazione finanziaria iniziale del Fondo di Ristoro dovrebbe essere di circa 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, ovverosia il famoso miliardo e mezzo di euro promesso dal Governo e messo a disposizione del MEF.

Il suddetto rimborso statale del 30% sarà solo un “acconto”, ben potendo ciascuno ottenere il restante 70% e/o altre somme dalla domanda di insinuazione al passivo delle banche venete il liquidazione coatta amministrativa, dalla costituzione di parte civile nei processi penali, dalle cause contro le società di revisione, dalle cause civili proseguite contro la cessionaria Banca Intesa, dalle azioni promosse individualmente per le c.d. “operazioni baciate”, ecc., non ci dovrebbero essere pertanto clausole tombali di “salva banche” o altro, o di rinuncia alle cause ed ai processi in corso.

Come più volte detto in precedenza, non escludo che la sentenza ottenuta a seguito della costituzione di parte civile nel processo penale pendente contro gli ex vertici di Banca Popolare di Vicenza (come peraltro quella del processo penale contro gli ex vertici di Veneto Banca che ripartirà prossimamente avanti al Tribunale di Treviso) possa costituire il provvedimento necessario, ovverosia il provvedimento indispensabile per presentare e richiedere il suddetto rimborso del 30%.

Seguiranno maggiori dettagli ed informazioni a tutti i nostri Associati, non appena la proposta di legge istitutiva del Fondo di Ristoro verrà approvata con Legge Finanziaria: solo in tal caso sarà possibile avere contezza di quali sono i requisiti necessari per accedere al ristoro promesso, e soprattutto di quale sia la documentazione necessaria da allegare alla domanda di ristoro.

 

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Processo penale contro gli ex vertici di

BANCA POPOLARE DI VICENZA, Zonin & C.
Resoconto udienza del 1° dicembre 2018
Il 1° dicembre 2018 – a distanza di un anno dall’inizio dell’udienza preliminare avanti al GUP Dott. Roberto Venditti – si è tenuta la tanto attesa prima udienza dibattimentale avanti al Tribunale di Vicenza in composizione collegiale.
Il Collegio chiamato a giudicare Giovanni ZONIN – presidente della banca per ben 19 anni – ed altri cinque ex amministratori dell’istituto, Emanuele GIUSTINI, Paolo MARIN, Massimiliano PELLEGRINI, Andrea PIAZZETTA e Giuseppe ZIGLIOTTO, oltre alla stessa BANCA POPOLARE DI VICENZA s.p.a. in Liquidazione Coatta Amministrativa, accusati a vario titolo di aggiotaggio, ostacolo all’autorità di vigilanza e falso in prospetto informativo, è composto dal Presidente Dott. Lorenzo Miazzi e dai Giudici Dott.ssa Deborah De Stefano e Dott.ssa Elena Garbo.
All’udienza sono state di diritto ammesse tutte le parti civili, già precedentemente costituite ed ammesse avanti al Giudice per l’Udienza Preliminare (oltre 7.000 parti civili), nonché sono state acquisite nuove richieste di costituzione delle parti civili, circa altre 3.000. Per queste ultime il Tribunale collegiale deciderà nelle prossime udienze se ammetterle oppure no, a seguito delle eccezioni che le difese degli imputati si sono riservate di fare, disponendo già che da questo momento in avanti non è più consentito costituirsi parte civile, dichiarando definitivamente chiusa tale possibilità: chi è dentro e dentro, chi è rimasto fuori e non si è costituito entro il 1° dicembre 2018, NON avrà più altre possibilità di inserirsi nel processo penale, e quindi NON avrà alcuna possibilità di chiedere un risarcimento danni a Zonin & C. per i reati perpetrati.
Essendo emersi numerosi errori negli allegati al decreto disponente il rinvio a giudizio dei predetti imputati dal GUP al Tribunale collegiale, consistente in errori di battitura dei nominativi delle parti costituite, dei difensori, ecc. (si tratta infatti di un allegato lungo oltre 200 pagine contenente le numerose parti civili già costituite ed ammesse all’udienza preliminare), il Collegio giudicante ha rinviato al 15.12.2018, ad ore 10.00, per emanare un decreto correttivo al fine di poter poi agevolmente individuare correttamente le parti civili presenti al processo, evitando ulteriori problematiche di identificazione, giocoforza causate dalla mole delle parti presenti al processo (oltre 500 avvocati che rappresentano tra parti già costituite e nuove parti costituende circa 10.000 risparmiatori).
Inoltre, il Tribunale ha già anticipato che per questioni logistiche e di sicurezza, le prossime udienze del 2019 non si celebreranno presso il Tribunale di Vicenza (a Borgo Berga), bensì si terranno presso l’Aula bunker di Padova o di Mestre.
Infine, per quello che mi riguarda, comunico che all’udienza ho depositato le costituzioni di parte civile per tutti i nuovi Associati che nei giorni scorsi mi hanno conferito mandato, nonché ho depositato una cospicua memoria difensiva a vantaggio dei miei assistiti contenente la richiesta al Tribunale collegiale di chiamare in causa come Responsabile Civile Banca Intesa San Paolo, Consob, Banca d’Italia e le plurime compagnie assicurative di Zonin e compagni, auspicando che il Collegio Giudicante assuma una decisione diversa e più favorevole rispetto al GUP, anche a fronte delle più recenti pronunce da me ottenute dai Tribunali civili del Triveneto in merito alla possibilità di proseguire i processi civili contro Banca Intesa, in modo che in caso di condanna di Zonin e C., BANCA INTESA sia condannata a pagare in solido con gli imputati tutti i danni patiti dai Risparmiatori che rappresento.

VENETO BANCA, Consoli, Trinca & C.
Non è ancora ripartito il processo penale avanti al GUP del Tribunale di Treviso, dopo la decisione di incompetenza del GUP di Roma, per i reati di ostacolo alla vigilanza ed aggiotaggio a carico di Trinca, Consoli ed altri.
Ritengo che il processo ripartirà con molta probabilità con l’anno nuovo (presumibilmente marzo/aprile 2019), anche in ragione del fatto che in questi giorni la Corte d’Appello di Venezia è impegnata a decidere sul ricorso presentato dall’ex amministratore delegato Vicenzo Consoli contro la Sentenza del 27 giugno 2018 con la quale – come è noto - il Tribunale di Treviso ha dichiarato lo stato di insolvenza di Veneto Banca.
All’udienza scorsa del 18 ottobre 2018, infatti la difesa di Consoli aveva chiesto alla Corte d’Appello di acquisire alcuni dati da Banca d’Italia, dati che dovevano essere forniti entro l’udienza del 22.11.2018, al fine di disporre come richiesto da Consoli un supplemento di perizia per dimostrare che l’insolvenza non sussisteva. Sul punto la Corte d’Appello di Venezia si dovrebbe pronunciare la settimana prima di Natale, se disporre il supplemento di perizia oppure confermare la sentenza trevigiana di stato di insolvenza.
Nel frattempo, la Procura della Repubblica di Treviso ha già avviato un’indagine per bancarotta per distrazione, in termini tecnici la bancarotta fraudolenta patrimoniale si ha quando l’imprenditore, gli amministratori, il direttore generale, i sindaci, ecc. prima del fallimento o prima della liquidazione coatta amministrativa, distraggono, occultano, dissimulano, distruggono o dissipano in tutto o in parte i beni dell’imprenditore o della società e/o espongono o riconoscono passività inesistenti per recare pregiudizio ai creditori.
La contestazione dei nuovi reati fallimentari per bancarotta allungherà senz’altro i termini di prescrizione, che sono di almeno 10 anni decorrenti dalla dichiarazione di stato di insolvenza.
Presumo che tale secondo e nuovo filone accusatorio, che vede potenzialmente coinvolti tutti gli ex amministratori e consigli di amministrazione dell’era post Consoli fino al crac di Veneto Banca, ovverosia fino alla messa in liquidazione coatta amministrativa dichiarata il 25.06.2017, sfocerà in una richiesta di rinvio a giudizio presumibilmente per la primavera del 2019.

FONDO DI RISTORO VITTIME DI REATI FINANZIARI
Quanto al “Fondo di Ristoro Vittime di Reati Finanziari”, dopo gli ultimi incontri avuti a Roma con i Sottosegretari del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), On. Massimo Bitonci (Lega Nord) e On. Matteo Alessio Villarosa (M5S), e gli ultimi emendamenti mandati e scambiati dalle associazioni (compresa l’ASSOCIAZIONE SOCI BANCHE POPOLARI, da me qui rappresentata), il testo della legge di ristoro è quasi definitivo e pronto per essere portato all’approvazione nella Legge Finanziaria di fine anno.
A grandi linee, come già più volte detto ed anticipato, secondo le intenzioni e le promesse dell’attuale Governo, si tratterà di un ristoro pari al 30% – con un tetto massimo di euro 100.000 – di quanto riconosciuto da un provvedimento giudiziale e/o arbitrale, ovverosia di quanto riconosciuto con sentenza del Giudice o con pronuncia dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Avranno accesso al Fondo sia gli azionisti che gli obbligazionisti subordinati, inoltre si darà la priorità, nella trattazione delle richieste di erogazione del ristoro, alle domande presentate dai risparmiatori che hanno un valore dell’ISEE non superiore ad € 35.000 nell’anno 2018, mentre la dotazione finanziaria iniziale del Fondo di Ristoro dovrebbe essere di circa 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, ovverosia il famoso miliardo e mezzo di euro promesso dal Governo e messo a disposizione del MEF.
Il suddetto rimborso statale del 30% sarà solo un “acconto”, ben potendo ciascuno ottenere il restante 70% e/o altre somme dalla domanda di insinuazione al passivo delle banche venete il liquidazione coatta amministrativa, dalla costituzione di parte civile nei processi penali, dalle cause contro le società di revisione, dalle cause civili proseguite contro la cessionaria Banca Intesa, dalle azioni promosse individualmente per le c.d. “operazioni baciate”, ecc., non ci dovrebbero essere pertanto clausole tombali di “salva banche” o altro, o di rinuncia alle cause ed ai processi in corso.
Come più volte detto in precedenza, non escludo che la sentenza ottenuta a seguito della costituzione di parte civile nel processo penale pendente contro gli ex vertici di Banca Popolare di Vicenza (come peraltro quella del processo penale contro gli ex vertici di Veneto Banca che ripartirà prossimamente avanti al Tribunale di Treviso) possa costituire il provvedimento necessario, ovverosia il provvedimento indispensabile per presentare e richiedere il suddetto rimborso del 30%.
Seguiranno maggiori dettagli ed informazioni a tutti i nostri Associati, non appena la proposta di legge istitutiva del Fondo di Ristoro verrà approvata con Legge Finanziaria: solo in tal caso sarà possibile avere contezza di quali sono i requisiti necessari per accedere al ristoro promesso, e soprattutto di quale sia la documentazione necessaria da allegare alla domanda di ristoro.

Cordiali saluti.
- Avv. Pietro Guidotto
Segretario Associazione Soci Banche Popolari
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aggiornamento 20 ottobre 2018

Processo penale contro gli ex vertici di

BANCA POPOLARE DI VICENZA, Zonin & C.

Resoconto udienza del 20.10.2018

Buone notizie per i Soci/Risparmiatori di Banca Popolare di Vicenza, a meno di un anno dall’inizio del processo penale, il GUP del Tribunale di Vicenza, Dott. Roberto Venditti, ha concluso l’udienza preliminare disponendo e confermando il rinvio a giudizio di tutti gli imputati e per tutti i capi di imputazione.

Il processo proseguirà quindi il prossimo 01.12.2018 ad ore 10.00 per la fase del dibattimento, avanti ad altro Giudice del Tribunale di Vicenza. Alla sbarra ci sono per primo Giovanni ZONIN – presidente della banca per ben 19 anni – ed altri cinque ex amministratori dell’istituto, Emanuele GIUSTINI, Paolo MARIN, Massimiliano PELLEGRINI, Andrea PIAZZETTA e Giuseppe ZIGLIOTTO, oltre alla stessa BANCA POPOLARE DI VICENZA s.p.a. in Liquidazione Coatta Amministrativa, accusati a vario titolo di aggiotaggio, ostacolo all’autorità di vigilanza e falso in prospetto informativo.

Il procedimento parallelo invece contro l’altro imputato Samuele SORATO, stralciato dal filone principale, è ancora fermo alla fase dell’udienza preliminare ed è stato ulteriormente rinviato a dicembre a causa delle gravi condizioni di salute del predetto; con molta probabilità verrà riunito in dibattimento.

Tutte le parti civili già ammesse per la fase dell’udienza preliminare sono già state ammesse anche per la prossima fase del dibattimento.

Ora si entra nel vivo del processo: nel corso del dibattimento lo scrivente reitererà le richieste – rigettate purtroppo nella fase dell’udienza preliminare – di chiamare in causa come Responsabile Civile Banca Intesa San Paolo, Consob, Banca d’Italia e le plurime compagnie assicurative di Zonin e compagni, auspicando che il nuovo Giudice del dibattimento assuma una decisione diversa e più favorevole rispetto al GUP, anche a fronte delle più recenti pronunce da me ottenute dai Tribunali civili del Triveneto in merito alla possibilità di proseguire i processi civili contro Banca Intesa, in modo che in caso di condanna di Zonin e C., BANCA INTESA sia condannata a pagare in solido con gli imputati tutti i danni patiti dai Risparmiatori che rappresento.

Inoltre verranno formulate al nuovo Giudice del dibattimento anche le richieste di revocatorie di tutti quegli atti dispositivi patrimoniali posti in essere dagli imputati, Zonin per primo, che hanno fatto sì che gli stessi prima dell’inizio del presente processo si spogliassero a favore di parenti ed amici di tutto il loro patrimonio, in modo da avere in caso di condanna, una base molto più capiente su cui soddisfare le nostre richieste di risarcimento.

 

AVVISO PER COLORO CHE NON SI SONO ANCORA COSTITUITI PARTE CIVILE

A fronte della fissazione dell’udienza avanti al nuovo Giudice del dibattimento per il prossimo 1° dicembre 2018, comunico a coloro che fino ad oggi non si sono ancora costituiti parte civile, che questa è l’ultima e definitiva possibilità per farlo, ribadendo che una volta iniziato il dibattimento, non sarà più possibile farlo in futuro e solo chi sarà dentro al processo penale avrà titolo e possibilità di ottenere dal processo penale medesimo un risarcimento in caso di condanna degli imputati Zonin e altri.

Pertanto invito tutti i Risparmiatori che fino ad oggi non si sono ancora costituiti parte civile e che abbiano interesse a farlo (anche per tenersi aperta l’opportunità di poter agire poi contro Banca Intesa per ottenere un risarcimento e/o di poter ottenere un ristoro statale), a contattarmi urgentemente per predisporre l’atto di costituzione di parte civile per la prossima ed imminente fase di apertura del dibattimento (01.12.2018), che come detto e ripetuto rappresenta l’ultimo e definitivo termine entro il quale è possibile ancora costituirsi parte civile.

Ricordo che la documentazione necessaria per la costituzione di parte civile nel procedimento penale è la seguente:

        1) Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2015, ove viene riportato il valore medio delle azioni prima della svalutazione;

        2) Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2016, ove il valore delle azioni è pari ad € 0,10, o se disponibile l’estratto dossier titoli più recente del 31.12.2017 e/o del 30.06.2018, ove il valore delle azioni è pari a zero o addirittura “n/d, non disponibile”;

        3) Questionario MIFID.

 

Le condizioni economiche riservate agli Associati dell’ASSOCIAZIONE SOCI BANCHE POPOLARI per la costituzione di parte civile per la fase del dibattimento e la partecipazione a TUTTE le udienze successive sono le seguenti:

        a)    € 250,00 – già comprensivo di spese ed oneri di legge (CNPA ed IVA) – per la costituzione di parte civile in vista del dibattimento e la partecipazione a TUTTE le udienze di trattazione e discussione (comprendente esame e studio, trasferta, redazione memorie e note conclusive), da versarsi all’atto della firma dell’incarico alle seguenti coordinate IBAN: IT47 K053 3661 5640 0004 0413 177, nel conto corrente intestato all’Avv. Pietro Guidotto;

         b)    il 10% (dieci per cento) sulle somme effettivamente recuperate.

Chiaramente le suddette condizioni sono riservate solo agli Associati, ragion per cui è necessario quantomeno iscriversi all’ASSOCIAZIONE SOCI BANCHE POPOLARI, il costo dell’iscrizione annua è di € 10,00, l’iscrizione può essere fatta anche tramite lo scrivente all’atto della firma dell’incarico oppure attraverso il sito Web (http://www.associazionesocibanchepopolari.it/), sul sito peraltro trova tutte i servizi non solo legali, compresi nel tesseramento, cliccando alla voce “scheda iscrizione”.

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FONDO DI RISTORO VITTIME DI REATI FINANZIARI

Quanto al “Fondo di Ristoro Vittime di Reati Finanziari”, dopo gli ultimi incontri avuti a Roma con i Sottosegretari del Ministero dell’Economia e delle Finanze, On. Massimo Bitonci (Lega Nord) e On. Matteo Alessio Villarosa (M5S), a breve Vi darò maggiori informazioni sulla documentazione e soprattutto sulla procedura da seguire per poter ottenere il rimborso statale, che preciso sarà solo un “acconto”, ben potendo ciascuno ottenere altre somme dalla domanda di insinuazione al passivo delle banche venete il liquidazione coatta ammnistrativa, dalla costituzione di parte civile nei processi penali, dalle cause contro le società di revisione, dalle cause civili proseguite contro la cessionaria Banca Intesa, dalle azioni promosse individualmente per le c.d. “operazioni baciate”, ecc.

A grandi linee, Vi anticipo già che, secondo le intenzioni e le promesse dell’attuale Governo, si tratterà di un ristoro pari al 30% – con un tetto massimo di euro 100.000 – di quanto riconosciuto da un provvedimento giudiziale e/o arbitrale, ovverosia di quanto riconosciuto da una sentenza e/o da un lodo (ancora non è chiaro davanti a quale Arbitro: se ACF-Consob o ABF o ANAC o altro), come peraltro già accaduto per coloro i quali avevano già presentato entro il 18.07.2017 (termine ultimo) un Ricorso all’Arbitro per Controversie Finanziarie (ACF-Giurì Consob).

Non escludo che la sentenza ottenuta a seguito della costituzione di parte civile nel processo penale pendente contro gli ex vertici di Banca Popolare di Vicenza (come peraltro quella del processo penale contro gli ex vertici di Veneto Banca che ripartirà prossimamente avanti al Tribunale di Treviso) possa costituire il provvedimento necessario, ovverosia il provvedimento indispensabile per presentare e richiedere il suddetto rimborso del 30%.

Ad ogni modo per scrupolo, nell’incertezza e nell’attesa che il Governo comunichi formalmente i requisiti necessari per accedere al ristoro promesso (secondo quanto indicato nel Decreto Milleproroghe, il Governo non deciderà prima del 31.01.2019, in attesa di reperire i fondi necessari da approvare a fine anno con apposita Legge Finanziaria: si parla di circa 1,5 miliardi recuperati da c.d. conti dormienti), stante l’imminente scadenza del termine per potersi costituire parte civile nel processo penale contro BPVI, invito chi non fosse ancora costituito parte civile ad affrettarsi a farlo, per tenersi aperta una possibilità in più per usufruire un domani del ristoro statale promesso.

Vi terrò come sempre aggiornati sugli ulteriori sviluppi.

Cordiali saluti.

- Avv. Pietro Guidotto, Segretario Associazione Soci Banche Popolari

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aggiornamento 06 ottobre 2018

Processo penale contro gli ex vertici di

BANCA POPOLARE DI VICENZA, Zonin & C.

Resoconto udienza del 06.10.2018

L'udienza è iniziata alle 10.00 e si è conclusa alle 16.30.

Nella mattinata, la difesa di Zonin ha sviluppato i seguenti temi:

• processo inevitabilmente condizionato dalla natura mediatica che ha assunto: se Zonin sarà rinviato a giudizio sarà solo per accontentare la piazza;

• la sorte del dott. Zonin è stata paragonata a quella di Ettore nell'Iliade il cui destino era ormai segnato prima ancora iniziasse a combattere con Achille;

• le indagini svolte dalla Procura e la formulazione del capo di imputazione colgono solo una parte (quella meno rilevante) della complessa vicenda. Ben più grave è la questione dei fondi lussemburghesi, altri i protagonisti in negativo sui quali si è incomprensibilmente taciuto;

Nel pomeriggio la discussione si è dedicata a evidenziare quello che è stato definito “un deserto probatorio”. Gli avvocati Ambrosetti e Diodà, che difendono Zonin, hanno cercato di illustrare al GUP l'inconsistenza degli elementi probatori raccolti.

In particolare, secondo la prospettazione difensiva:

• Consob già a seguito dell'ispezione del 2012 sarebbe stata a conoscenza delle c.d. “operazioni baciate” quindi nessun ostacolo all'attività di vigilanza;

• Zonin e la sua famiglia hanno continuato ad acquistare azioni BPV fino al gennaio 2015;

• Zonin è rimasto completamente estraneo alla questione delle baciate.

Alla luce di queste, qui brevemente riassunte argomentazioni, dopo oltre 5 ore di arringa difensiva, è stata chiesta sentenza di proscioglimento nei confronti di Zonin.

Vedremo cosa deciderà al termine dell’udienza preliminare il Giudice Dott. Roberto Venditti, per il momento il procedimento è stato rinviato a mercoledì 17.10.2018, alle ore 10.00, e nell’occasione ascolteremo le difese di Piazzetta e Ziliotto.

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FONDO DI RISTORO VITTIME DI REATI FINANZIARI

Belle notizie per i Soci/Risparmiatori. Come già comunicato in precedenza, la soluzione di alcuni dei problemi più spinosi connessi alla vicenda delle ex banche popolari venete sembrerebbe giunta ad un punto di svolta.

Il Governo si è, infatti, impegnato a destinare circa un miliardo e mezzo di euro ai parziali risarcimenti degli azionisti delle ex banche popolari venete.

Sulla base delle varie ipotesi formulate – precisando che per il momento si tratta solo di ipotesi e di proposte, nulla di certo e concreto – ai fini dell’accesso a tale futuro Fondo, entro il prossimo 30 aprile 2019 gli ex azionisti delle banche venete dovranno presentare alla Consob specifica istanza motivata e corredata della idonea documentazione.

Vi segnalo già, da quel che si legge nei vari comunicati stampa e dalle varie ipotesi formulate, che per poter accedere al suddetto Fondo bisognerà avere una sentenza o un lodo arbitrale che riconosce al socio un credito risarcitorio nei confronti delle ex banche venete, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, ora entrambe in Liquidazione Coatta Amministrativa (LCA).

Sulla scorta di tale pronuncia favorevole – ripeto sentenza o lodo arbitrale – sempre stando alle ipotesi formulate, il risarcimento potrà essere pari al 30% dell’importo ivi riconosciuto con un massimale di 100.000 euro.

Diciamo che in linea di massima, dovrebbe essere applicato lo stesso criterio e metodo per i risarcimenti stanziati in questi giorni dal decreto Milleproroghe (entrato in vigore il 22.09.2018) per i risparmiatori già in possesso di un lodo a loro favorevole dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF, in gergo detto “Giurì Consob”), per i quali come già detto è stata riconosciuta la possibilità di chiedere ed ottenere dal Fondo Consob il 30% dell’importo loro riconosciuto dal lodo ACF, presentando apposita domanda di rimborso alla Consob.

In entrambi i casi, Fondo Consob già operativo e Fondo del nuovo Governo che diverrà operativo dopo la finanziaria 2019 e comunque non prima del 31.01.2019 (termine imposto da Governo stesso), si tratta e si tratterà di un risarcimento parziale che non fa venire meno l’interesse ad agire nei confronti degli imputati dei vari procedimenti penali (nei quali molti Associati sono già costituiti parte civile), né limita la possibilità di agire contro le società di revisione e contro gli altri enti responsabili delle false comunicazioni sociali.

Come sempre sarà mia cura tenerVi costantemente aggiornati sugli ulteriori sviluppi.

Cordiali saluti.
Avv. Pietro Guidotto, Segretario Associazione Soci Banche Popolari



aggiornamento 02 ottobre 2018

Processo penale contro gli ex vertici di

BANCA POPOLARE DI VICENZA, Zonin & C.

È stata respinta dalla Cassazione la richiesta di trasferire da Vicenza a Trento il processo penale per il crack della Banca Popolare di Vicenza. La difesa degli imputati, tra i quali l'ex presidente della Banca Gianni Zonin, e i legali degli ex vicedirettori Emanuele Giustini e Paolo Marin, avevano chiesto il trasferimento del processo sostenendo che a Vicenza non c’era un clima sereno per affrontare il dibattimento.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile la loro istanza. Il processo pertanto proseguirà sabato 06.10.2018 avanti al GUP di Vicenza Dott. Roberto Venditti, nell’occasione ascolteremo la lunga arringa difensiva di Zonin, visto che i suoi avvocati Ambrosetti e Diodà hanno anticipato una discussione difensiva di oltre 8 ore.

Come sempre sarà mia cura tenerVi costantemente aggiornati sugli ulteriori sviluppi.

Cordiali saluti.
Avv. Pietro Guidotto, Segretario Associazione Soci Banche Popolari



aggiornamento 29 settembre 2018

Processo penale contro gli ex vertici di

BANCA POPOLARE DI VICENZA, Zonin & C. 

Resoconto udienza del 29.09.2018

All’udienza di sabato 29.09.2018 il GUP del Tribunale di Vicenza ha rinviato l’udienza al sabato successivo, ovverosia al 06.10.2018, in quanto la Cassazione non si è ancora pronunciata relativamente alla questione del legittimo sospetto, e lo farà domani 02.10.2018 con l’auspicio che la pronuncia della Suprema Corte arrivi nel giro di pochi giorni, quantomeno per sapere se il processo rimarrà definitivamente a Vicenza oppure, ritenendo fondata l’eccezione di “incompatibilità ambientale”, dovrà essere trasferito a Trento.

In caso di rigetto dell’eccezione, il processo proseguirà sabato 06.10.2018 avanti al GUP vicentino e, nell’occasione, ascolteremo la lunga arringa difensiva di Zonin, visto che i suoi avvocati Ambrosetti e Diodà hanno anticipato una discussione difensiva di oltre 8 ore.

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FONDO DI RISTORO VITTIME DI REATI FINANZIARI

Belle notizie per i Soci/Risparmiatori che avevano a suo tempo presentato ricorso all’ACF, Arbitro delle Controversie Finanziarie, detto in gergo “Giurì CONSOB”.

Come è noto il 22 settembre 2018 è entrato in vigore il c.d. “Milleproroghe” che consente, a chi ha investito in titoli (azioni e obbligazioni subordinate/convertibili) emessi dalle banche poste in risoluzione a fine 2015 (Banca delle Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio di Chieti) e in liquidazione coatta amministrativa nel giugno 2017 (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca) di ottenere un ristoro pari al 30% dell’importo riconosciuto dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), con un tetto massimo di 100.000 euro.

Purtroppo, potranno richiedere il ristoro solamente coloro i quali hanno già presentato (termine ultimo 18.07.2017) un ricorso all’ACF e hanno ottenuto o otterranno, entro il 30 novembre prossimo, una decisione in tutto o in parte a loro favorevole.

Gli Associati aventi diritto sono stati già avvisati e le relative richieste al Fondo sono state da me già presentate, come comunicato individualmente a ciascun legittimato.

Se per caso qualcuno non è stato personalmente avvisato, lo invito a mettersi in contatto con lo scrivente per procedere alla presentazione in tempo utile della relativa domanda di ristoro.

Ripeto e ribadisco per che per il momento tale Fondo riguarda solo ed esclusivamente coloro che hanno chiesto ed ottenuto una pronuncia favorevole dall’ACF.

 

Per quanto riguarda invece gli altri fondi di ristoro, in particolare quello c.d. "Baretta" di fine legislatura scorsa denominato "Fondo di ristoro per le vittime di reati finanziari" ad oggi risulta ancora congelato, e se ne riparlerà (forse) al 31.01.2019, questo è quanto ha stabilito il Governo attuale. I famosi decreti attuativi, seppur già firmati e pronti, allo stato non sono stati ancora pubblicati, ragion per cui non è possibile presentare alcuna richiesta di rimborso.

Ad ogni modo, come riportato da molti giornali, sembrerebbe che il Governo attuale si stia impegnando per recuperare maggiori fondi, ad esempio attingendo dai c.d. “conti dormienti”, studiando unitamente alle associazioni dei soci, compresa l’Associazione Soci Banche Popolari, da me qui rappresentata, un meccanismo più semplice per potervi accedere senza dover giocoforza dimostrare di essere vittima di “misselling” ovvero di vendita fraudolenta.

Vi anticipo già che – senza troppe illusioni di sorta – a grandi linee sarà necessario avere una sentenza o un lodo arbitrale per poter accedere al futuro Fondo, ragion per cui nei prossimi giorni, per prendersi avanti senza rimanere fermi in balia degli eventi, Vi notizierò sulla procedura e sulla documentazione necessaria per ricorrere sin da ora all’arbitrato e/o ad altre procedure equipollenti.

Ritengo, come già detto in passato, che la Sentenza ottenuta in sede penale, per i Risparmiatori costituiti parte civile, possa essere un valido equipollente per avere accesso diretto al futuro Fondo, tuttavia visto che i procedimenti penali sono ancora ben lontani dal sfociare in una sentenza di condanna (quello Bpvi è ancora nella fase dell’udienza preliminare, mentre quello Veneto Banca deve ancora ripartire a Treviso), ritengo sia meglio ottenere aliunde una pronuncia favorevole. Sul punto, a breve seguirà un mio comunicato.

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Processo penale contro gli ex vertici di

VENETO BANCA, Consoli, Trinca & C. 

Non è ancora ripartito il processo penale avanti al GUP del Tribunale di Treviso, dopo la decisione di incompetenza del GUP di Roma, per i reati di ostacolo alla vigilanza ed aggiotaggio a carico di Trinca, Consoli ed altri.

Ritengo che il processo ripartirà verosimilmente per fine anno, con molta probabilità con l’anno nuovo, anche in ragione del fatto che prima dell’estate – come è noto - il Tribunale di Treviso con Sentenza del 27 giugno 2018 ha dichiarato lo stato di insolvenza di Veneto Banca, sentenza alla quale solo l’ex amministratore delegato Vicenzo Consoli ha presentato ricorso avanti alla Corte d’appello di Venezia: la prima udienza civile d’appello è fissata per il prossimo 18 ottobre 2018.

Nel frattempo, la Procura della Repubblica di Treviso ha già avviato un’indagine per bancarotta per distrazione, in termini tecnici la bancarotta fraudolenta patrimoniale si ha quando l’imprenditore, gli amministratori, il direttore generale, i sindaci, ecc. prima del fallimento o prima della liquidazione coatta amministrativa, distraggono, occultano, dissimulano, distruggono o dissipano in tutto o in parte i beni dell’imprenditore o della società e/o espongono o riconoscono passività inesistenti per recare pregiudizio ai creditori.

La contestazione dei nuovi reati fallimentari per bancarotta allungherà senz’altro i termini di prescrizione, che sono di almeno 10 anni decorrenti dalla dichiarazione di stato di insolvenza.

Presumo che tale secondo e nuovo filone accusatorio, che vede potenzialmente coinvolti tutti gli ex amministratori e consigli di amministrazione dell’era post Consoli fino al crac di Veneto Banca, ovverosia fino alla messa in liquidazione coatta amministrativa dichiarata il 25.06.2017, sfocerà in una richiesta di rinvio a giudizio presumibilmente per la primavera del 2019.

Come sempre sarà mia cura tenerVi costantemente aggiornati sugli ulteriori sviluppi.

Cordiali saluti.
Avv. Pietro Guidotto, Segretario Associazione Soci Banche Popolari

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aggiornamento 27 giugno 2018

Dichiarato lo stato di insolvenza di VENETO BANCA 

Il Tribunale di Treviso con Sentenza del 27 giugno 2018 ha dichiarato lo stato di insolvenza di Veneto Banca, sentenza che arriva guarda caso dopo un anno dal Decreto Legge 99/2017 che ha posto in liquidazione coatta amministrativa l’istituto di credito trevigiano, e che fa respirare i Risparmiatori truffati, dopo la dichiarazione di incompetenza del GUP romano nel noto processo penale contro Trinca, Consoli & C. incardinato inizialmente a Roma e che ora riprenderà (spero presto) avanti al GUP di Treviso.

La notizia porta finalmente una nuova speranza ai Risparmiatori, sia perché apre la strada ai reati fallimentari di bancarotta, sia perché nel mirino degli indagati non ci saranno solo i soliti Trinca, Consoli & C. – già a processo per aggiotaggio ed ostacolo alla vigilanza – bensì tutti gli amministratori e consigli di amministrazione dell’era post Consoli fino al crac di Veneto Banca, ovverosia fino alla messa in liquidazione coatta amministrativa dichiarata il 25.06.2017.

La Procura della Repubblica di Treviso ha infatti subito avviato un’indagine per bancarotta per distrazione, in termini tecnici la bancarotta fraudolenta patrimoniale si ha quando l’imprenditore, gli amministratori, il direttore generale, i sindaci, ecc. prima del fallimento o prima della liquidazione coatta amministrativa, distraggono, occultano, dissimulano, distruggono o dissipano in tutto o in parte i beni dell’imprenditore o della società e/o espongono o riconoscono passività inesistenti per recare pregiudizio ai creditori.

La contestazione dei nuovi reati fallimentari per bancarotta allungherà senz’altro i termini di prescrizione, che sono di almeno 10 anni decorrenti dalla dichiarazione di stato di insolvenza.

La Sentenza è stata redatta dal presidente dott. Antonello Fabbro, il collegio era composto dalla dott.ssa Francesca Vortali e dalla dott.ssa Petra Uliana. Nel documento di 18 pagine viene ricostruita l’intera vicenda e dimostrato come, con la liquidazione coatta, Veneto Banca non si sia più trovata nelle condizioni di far fronte ai propri impegni, laddove uno scenario già compromesso apriva una prospettiva disastrosa.

Nel febbraio 2017 Veneto Banca aveva infatti presentato un piano di ristrutturazione quinquennale alla BCE, attraverso il Piano Tiepolo di fusione. Il fabbisogno era di 4,7 miliardi di euro, ma era risultato impossibile soddisfarlo con risorse private. Così il 17 marzo 2017 Veneto Banca aveva presentato istanza di ricapitalizzazione precauzionale e “l’accesso alla garanzia dello Stato su nuove emissioni obbligazionarie”. La BCE aveva però bocciato il piano e dichiarato la banca “prossima al dissesto”, aprendo la strada alla liquidazione coatta amministrativa. Il Governo il 25 giugno 2017 aveva approvato – come è noto – il Decreto Legge n. 99 che disciplinava tale procedura per Veneto Banca (ed anche per Banca Popolare di Vicenza), subito dopo la Banca d’Italia aveva proposto al Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) l’adozione di misure per la cessione a Intesa SanPaolo, integrata da interventi di sostegno della finanza pubblica. Il 19 luglio 2017 la Bce aveva definitivamente revocato l’autorizzazione bancaria.

I Giudici fallimentari notano che “al 25 giugno 2017 il patrimonio netto contabile di Veneto Banca era risultato pari a circa 1,7 miliardi di euro. E lo sbilancio della cessione delle attività e passività all’Istituto San Paolo dava un risultato negativo di circa 2,3 miliardi di euro”. Ma aggiungono – si legge nella sentenza – che “le vicende che precedono la messa in liquidazione coatta amministrativa pongono in luce la situazione insostenibile in cui si era venuta a trovare Veneto Banca”. Per quali ragioni? “La banca aveva ripetutamente violato (a partire dal 2014) i requisiti patrimoniali di vigilanza e, nonostante il tempo concesso dalla Bce, non era stata in grado di offrire soluzioni credibili per il futuro”.

I Giudici indicano uno spartiacque nella data del 23 giugno 2017, precisando che prima della liquidazione coatta “Veneto Banca non era in grado di continuare a svolgere la propria attività creditizia senza sostegno dello Stato”, ma la situazione presentava “indubbi margini di incertezza quanto al requisito dell’insolvenza”, ed infatti la passività complessiva è stata calcolata in 538,6 milioni di euro e quindi con una evidentissima e rilevante mancanza di liquidità da destinare alla soddisfazione dei creditori chirografari.

La Sentenza rilancia la possibilità che a trovarsi coinvolti nelle inchieste possano essere anche amministratori successivi alla gestione di Flavio Trinca (presidente) e Vincenzo Consoli (amministratore delegato), in particolare per chi abbia permesso la vendita di azioni “baciate” e per chi abbia erogato finanziamenti agevolati al fine di evitare disinvestimenti da parte di soci intenzionati a vendere i titoli, o prestiti agevolati agli “amici” senza troppe garanzie.

Vi ricordo che già tempo fa, lo scrivente aveva presentato un esposto alla Procura della Repubblica all’indomani delle numerose notizie apparse sulla stampa, dalle quali emergeva che, prima della liquidazione coatta, vi erano stati numerosi prestiti e finanziamenti “anomali” quasi a voler distrarre e svuotare il patrimonio bancario prima del crac (all.1).

Quell’esposto ha dato i suoi frutti, ed ora finalmente si apre una nuova speranza di poter ottenere un risarcimento, senza paura per la prescrizione e soprattutto senza temere che i soggetti colpevoli non abbiano risorse per far fronte ai risarcimenti. Vi ricordo che il reato di bancarotta prevede pene detentive anche fino a 10 anni di reclusione.

Come sempre sarà mia cura tenerVi costantemente aggiornati sugli ulteriori sviluppi, ma già da ora Vi invito a contattarmi per iniziare a predisporre per tempo i vari atti di costituzione di parte civile nell’instaurando procedimento penale per bancarotta, per il quale mi auspico venga fissata il prima possibile l’udienza di rinvio a giudizio.

Cordiali saluti.
Avv. Pietro Guidotto, Segretario Associazione Soci Banche Popolari



aggiornamento 16 giugno 2018

Processo penale contro gli ex vertici di

BANCA POPOLARE DI VICENZA, Zonin & C.

Resoconto udienza del 16.06.2018

All’udienza di sabato 16.06.2018 il GUP del Tribunale di Vicenza ha sospeso il processo fino al prossimo 29 settembre 2018.

Secondo il calendario l’udienza di sabato scorso era destinata all’arringa difensiva di Zonin, che avrebbe dovuto essere – secondo le anticipazioni dei suoi difensori – di circa 8 ore.

Tuttavia siffatta udienza non si è tenuta, in quanto nelle settimane antecedenti le difese degli imputati (soprattutto quella di Zonin) hanno depositato ricorso per Cassazione relativo alla questione del legittimo sospetto: si sostiene che il clima complessivo a Vicenza non sia tale da consentire agli imputati una valida difesa, per il “legittimo sospetto” che in terra berica non ci sia la serenità ambientale necessaria.

Orbene la questione è ora rimessa alla Corte di Cassazione che deciderà il prossimo 14 settembre 2018: se la Corte riterrà fondata l’eccezione di “incompatibilità ambientale” il processo verrà trasferito a Trento, se invece rigetterà il ricorso, si proseguirà il 29.09.2018 avanti al GUP vicentino.

Chiaramente la notizia non porta gioia agli Associati/Risparmiatori costituiti parte civile, che dovranno attendere ancora tre mesi per capire l’esito del processo e soprattutto per sapere quando si aprirà la fase dibattimentale. Unica nota positiva, il GUP Venditti, nel sospendere il processo in corso in attesa della decisione della Cassazione, ha disposto al contempo la sospensione della prescrizione: almeno questi tre mesi di attesa non gioveranno agli imputati.

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FONDO DI RISTORO VITTIME DI REATI FINANZIARI 

I famosi decreti attuativi che avrebbero dovuto essere emanati ancora a Marzo 2018, ad oggi non sono stati ancora pubblicati, quindi non è ancora possibile attivare la procedura di rimborso tramite l’Arbitrato ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione).

Ricordo che per poter accedere al FONDO DI RISTORO VITTIME REATI FINANZIARI è necessario dimostrare di essere vittima di “misselling” ovvero di vendita fraudolenta, in quanto il Fondo in argomento individua i soggetti che possono ottenere il "ristoro" in coloro che siano stati vittime, "... in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo n. 180 del 2015 o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data di entrata in vigore della presente legge".

E' chiaro che si tratta della fattispecie di vendita di azioni e/o obbligazioni senza informare dei rischi, dell'effettivo valore delle azioni, della illiquidità etc., in buona sostanza per poter accedere al Fondo sarà quindi necessario dimostrare prima, attraverso il Ricorso all’Arbitrato oppure attraverso una Sentenza del Giudice, di essere stati vittima di “misselling” ovvero di vendita fraudolenta.

Ritengo che la Sentenza ottenuta in sede penale, per i Risparmiatori costituiti parte civile, possa essere un valido equipollente per avere accesso diretto al Fondo ed accelerare la procedura di Arbitrato ANAC.

Ciononostante, per il momento non ci resta che attendere l’emanazione dei necessari decreti attuativi.

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Processo penale contro gli ex vertici di

VENETO BANCA, Consoli, Trinca & C.

Non è ancora ripartito il processo penale avanti al GUP del Tribunale di Treviso, dopo la decisione di incompetenza del GUP di Roma.

Ritengo che il processo ripartirà verosimilmente dopo l’estate, anche in ragione del fatto che in questi mesi il Tribunale trevigiano è investito della declaratoria dello stato di insolvenza di Veneto Banca.

All’ultima udienza del 19.04.2018, infatti, il Tribunale fallimentare ha disposto una perizia per capire se alla data della messa in liquidazione coatta amministrativa (25.06.2017), Veneto Banca era in grado di adempiere alle proprie obbligazioni con mezzi ordinari: se così non fosse verrà di certo dichiarato lo stato di insolvenza, come richiesto dal PM Dott. De Bortoli, che aprirà la strada a nuovi scenari di responsabilità per i reati di bancarotta, scongiurando lo spettro della prescrizione che, dopo l’incompetenza del GUP romano, si fa sempre più vicina.

In attesa di ulteriori sviluppi ed aggiornamenti, porgo cordiali saluti.
- Avv. Pietro Guidotto, Segretario Associazione Soci Banche Popolari



aggiormanento 12 maggio 2018

Processo penale contro gli ex vertici di

BANCA POPOLARE DI VICENZA, Zonin & C.

Resoconto udienza del 12.05.2018

Sabato 12.05.2018 si sono tenute le due udienze preliminari dei due processi contro gli ex vertici di Banca Popolare di Vicenza, Zonin & C., relativi al primo e secondo filone.

Quanto al secondo filone, il GUP di Vicenza ha ammesso le costituzioni di parte civile per i nuovi ed ulteriori reati di ostacolo alla vigilanza, escludendo solamente coloro i quali avevano accettato a suo tempo l’Offerta Pubblica di Transazione (OPT).

Ha ammesso poi la chiamata quale responsabile civile di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in Liquidazione Coatta Amministrativa, rigettando tutte le altre richieste, ivi compresa quella da me formulata contro Banca Intesa San Paolo s.p.a.

In buona sostanza, il Giudice ha ricalcato il medesimo orientamento ed ha emesso gli stessi provvedimenti già presi nel primo filone del processo penale.

Essendo già presente la Banca Popolare di Vicenza in LCA, quest’ultima ha depositato comparsa di intervento volontario nel secondo filone del processo penale, pertanto anche in tale procedimento, in caso di condanna degli imputati, la Banca Popolare sarà chiamata in solido a risarcire tutti i danni arrecati ai Risparmiatori.

Infine, il GUP ha disposto la riunione dei due filoni del processo, di talché oggi vi è un unico procedimento penale contro Zonin & C.

La prossima udienza è fissata per sabato 19.05.2018, nel corso della quale verranno trattate le ultime due eccezioni formulate dalle difese degli imputati: ovverosia l’incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza a favore di altri Tribunali fra cui Milano e/o Roma, e l’eccezione relativa alla nullità della citazione a giudizio.

Qualora il GUP ritenga di rigettare siffatte eccezioni, inizierà finalmente la discussione vera e propria del procedimento penale ora riunito, in modo da passare in breve tempo alla fase del dibattimento.

Cordiali saluti.

- Avv. Pietro Guidotto, Segretario Associazione Soci Banche Popolari



aggiornamento 21 aprile 2018

Processo penale contro gli ex vertici di

BANCA POPOLARE DI VICENZA, Zonin & C.

Resoconto udienza del 21.04.2018

Sabato 21.04.2018 si sono tenute le due udienze dei due processi contro gli ex vertici di Banca Popolare di Vicenza, Zonin & Co.

In particolare vi è stata la prima udienza preliminare relativa al secondo rinvio a giudizio per nuovi ed ulteriori reati di ostacolo alla vigilanza perpetrati nei confronti di Banca d’Italia, Consob e Banca Centrale Europea, nonché vi è stata la prosecuzione del primo processo (quello iniziato a dicembre 2017) relativo ai reati di aggiotaggio e di ostacolo alla vigilanza (c.d. primo filone).

Orbene, Vi comunico che sabato scorso il Giudice ha accolto le costituzioni di parte civile per il secondo e nuovo processo, tant’è che ho provveduto a depositare i relativi atti per tutti coloro che risultavano già costituititi nel primo processo, in modo da allargare le possibilità risarcitorie anche per i nuovi reati contestati.

Nell’occasione ho altresì provveduto a costituirmi parte civile anche per i “nuovi”, ovverosia per coloro che mi avevano conferito mandato dopo la chiusura dei termini del primo processo.

Il Giudice ha rinviato pertanto entrambi i processi al 12.05.2018, al fine di valutare la possibilità di riunire i due procedimenti penali, concedendo alle difese degli imputati termine fino a siffatta udienza per sollevare eventuali eccezioni in merito alla nuove costituzioni di parte civile depositate nel secondo processo parallelo.

Durante l’udienza ho depositato e reiterato la richiesta di citazione di Banca Intesa San Paolo come responsabile civile, sulla scorta delle recenti e favorevoli pronunce civili ottenute a favore di molti Risparmiatori da me assistiti, decisioni che a tutt’oggi permettono di riassumere nei confronti di Banca Intesa le cause civili iniziate anzitempo contro Banca Popolare di Vicenza.

Seppur si tratta di pronunce civili che astrattamente estendono la possibilità di agire contro Intesa, ci si auspica che il GUP Dott. Venditti, rispetto ai precedenti dinieghi, ne tenga ora conto al fine di mutare il proprio precedente orientamento.

Si comunica infine che sabato 21.04.2018 era l’unica ed ultima possibilità di costituirsi parte civile nella fase dell’udienza preliminare del secondo procedimento, in quanto il Giudice – come fatto per il primo procedimento penale – ha già bloccato la possibilità di farlo per l’udienza preliminare.

Tuttavia, sarà possibile ancora farlo per entrambi i procedimenti pendenti contro gli ex vertici di Banca Popolare di Vicenza, confidando peraltro nella loro riunione in vista del dibattimento, solo e soltanto in detta occasione, ovverosia prima dell’apertura del dibattimento (fase successiva all’udienza preliminare che si sta svolgendo ora), ragion per cui invito tutti i Risparmiatori, che fino ad oggi non si sono ancora costituiti parte civile nel primo e nel secondo processo e che abbiano interesse a farlo (anche per tenersi aperta l’opportunità di poter ottenere un risarcimento dal responsabile civile Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in Liquidazione Coatta Amministrativa o meglio da Banca Intesa se ne verrà autorizzata la chiamata in causa), a contattarmi il prima possibile per predisporre l’atto di costituzione di parte civile ed essere pronti a depositarlo per la prossima ed imminente fase del dibattimento, che rappresenta – lo si ripete – l’ultimo e definitivo termine entro il quale è possibile ancora costituirsi parte civile.

Cordiali saluti.

- Avv. Pietro Guidotto, Segretario Associazione Soci Banche Popolari



INSINUAZIONE NELLO STATO PASSIVO DI

BANCA POPOLARE DI VICENZA E DI VENETO BANCA

Cari Risparmiatori,

Vi comunico che in data 22 febbraio 2018 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i due decreti del MEF che hanno posto in Liquidazione Coatta Amministrativa rispettivamente Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, pertanto da tale data decorre il termine di 60 giorni di cui all’art. 86, comma 5° del T.U.B. per depositare le domande di insinuazione al passivo nelle suddette due procedure concorsuali.

Tanto premesso, invito tutti coloro che non lo abbiano già fatto a contattare urgentemente lo scrivente per consegnare la documentazione necessaria da presentare ai Commissari Liquidatori e predisporre le relative domande.

Le domande di insinuazione al passivo dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 23 aprile 2018.

La documentazione necessaria varia a seconda delle tipologie, come qui di seguito meglio specificato.

Orbene, le domande vanno suddivise in sei macro categorie:

  1. Azionisti a titolo di investimento e di risparmio;
  2. Azionisti obbligati all’acquisto delle azioni per ottenere mutui/finanziamenti;
  3. Azionisti finanziati per l’acquisto di azioni della banca (c.d. operazioni baciate);
  4. Azionisti finanziati per impedire la vendita delle azioni;
  5. Azionisti che hanno chiesto formalmente per iscritto e senza esito la vendita delle proprie azioni (c.d. vendite a scavalco);
  6. Obbligazionisti subordinati.

La documentazione comune a tutte le tipologie è la seguente:

  • Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2015, ove viene riportato il valore medio delle azioni prima della svalutazione;
  • Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2016, ove il valore delle azioni è pari ad € 0,10, o se disponibile l’estratto dossier titoli più recente del 30.06.2017, ove il valore delle azioni è pari a zero o addirittura “n/d, non disponibile”;
  • Questionario MIFID;

per la sola categoria sub 2) Azionisti obbligati all’acquisto per ottenere mutui/finanziamenti anche:

  • Copia del contratto di mutuo/finanziamento collegato all’acquisto delle azioni;
  • Documentazione attestante l’erogazione del mutuo/finanziamento completa di data ed accredito;
  • Distinta ove risulta l’acquisto contemporaneo delle azioni;

per la sola categoria sub 3) Azionisti finanziati per l’acquisto di azioni della banca (c.d. operazioni baciate) anche:

  • Copia del contratto di finanziamento azioni baciate;

per la sola categoria sub 4) Azionisti finanziati per impedire la vendita delle azioni anche:

  • Copia del contratto di finanziamento in luogo della vendita della azioni;

per la sola categoria sub 5) Azionisti che hanno chiesto formalmente per iscritto e senza esito la vendita delle proprie azioni (c.d. vendite a scavalco) anche:

  • Copia ordine formale di vendita;

per la sola categoria sub 6) Obbligazionisti subordinati anche:

  • Documentazione attestante la sottoscrizione della relative obbligazioni subordinate.

Le condizioni economiche riservate agli Associati dell’ASSOCIAZIONE SOCI BANCHE POPOLARI per la redazione e presentazione della domanda di insinuazione nel passivo della banca in liquidazione coatta amministrativa è pari ad € 100,00, già comprensivo di spese ed oneri di legge (CNPA ed IVA), da versarsi all’atto della firma dell’incarico alle seguenti coordinate IBAN: IT47 K053 3661 5640 0004 0413 177, nel conto corrente intestato all’Avv. Pietro Guidotto, indicando nella causale il nome del risparmiatore seguito da “contributo insinuazione passivo”.

Chiaramente le suddette condizioni sono riservate solo agli Associati, ragion per cui è necessario quantomeno iscriversi all’ASSOCIAZIONE SOCI BANCHE POPOLARI, il costo dell’iscrizione annua è di € 10,00, l’iscrizione può essere fatta anche tramite lo scrivente all’atto della firma dell’incarico oppure attraverso il sito Web (http://www.associazionesocibanchepopolari.it/), sul sito peraltro trovate tutti i servizi non solo legali, compresi nel tesseramento, cliccando alla voce “scheda iscrizione”.

Cordiali saluti.
- Avv. Pietro Guidotto, Segretario Associazione Soci Banche Popolari



“Cari Associati, Vi informiamo che – oltre all’insinuazione al passivo nelle due Banche Venete in Liquidazione Coatta Amministrativa, la costituzione di parte civile nei processi penali paralleli contro gli ex vertici e dirigenti bancari, e la causa contro le società di revisione portate avanti dalla nostra Associazione con lo Studio Legale dell’Avv. Pietro Guidotto di Castelfranco Veneto (TV) –  è possibile presentare anche ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Trattasi di una procedura totalmente gratuita, per la quale è sufficiente aderire fornendo i propri dati personali. Per maggiori informazioni e dettagli, potete collegarVi al sito Internet http://www.ricorsocedu.it/ , dove troverete esplicate le modalità di adesione.

Si precisa che non essendo una procedura promossa dall’Associazione Soci Banche Popolari, quest’ultima declina ogni responsabilità sul buon esito di tale procedura di ristoro, limitandosi quindi solamente a fornire l’informazione ai propri Associati, in modo che ognuno valuti personalmente se aderirvi o meno, ben potendo rappresentare, nel caos creato dal crac della due banche venete, un’ulteriore porta aperta su eventuali ristori futuri”.



Caro associato,

ti comunichiamo che lo scorso 28 aprile è nata la associazione soci banche popolari.

La associazione promuoverà gli interessi dei soci delle banche popolari estendendo la sua azione oltre il Veneto ai soci di altre banche popolari in Italia.

Inoltre la associazione parteciperà al bando per ottenere i fondi previsti dalla Regione Veneto per sostenere le spese legali dei soci che intendano fare causa a Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza

Chi fosse interessato a ricevere il contributo regionale ce lo segnali via mail o contattandoci.

Per presentare la nuova associazione e i requisiti per ricevere il contributo regionale abbiamo organizzato una serata per il prossimo 11 maggio a Bassano del Grappa di cui alleghiamo la locandina.

Ti attendiamo alla prossima iniziativa fiduciosi di un tuo interesse.

Enzo Guidotto

Presidente Associazione Aoci Banche Popolari